Adesione per omesso versamento, legittima la cartella senza motivazione
Se il contribuente è già nella condizione di conoscere i presupposti e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, l'onere motivazionale può considerarsi assolto mediante il richiamo all'atto

Con la pronuncia n. 24715 del 7 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha affermato, accogliendo una tesi favorevole all’Amministrazione finanziaria in tema di motivazione degli atti impositivi, che la cartella di pagamento che fa seguito all'omesso versamento di una o più rate in relazione alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione non necessita di una specifica motivazione in quanto il contribuente è già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con la diretta conseguenza che l'onere motivazionale può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo all'atto di adesione stesso.