Arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Dogane sulle modalità di presentazione della dichiarazione valutaria e di esecuzione dei controlli a norma del reg. (UE) n. 2018/1672 e del D.Lgs. n. 195/2008 nel settore del traffico commerciale marittimo, crocieristico e della nautica da diporto. Con la circolare n. 15 del 29 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ricorda che la normativa vigente - Reg. (UE) 2018/1672 e del D.lgs. 195/2008 - in materia di adempimento degli obblighi dichiarativi valutari, prevede necessariamente il passaggio fisico del soggetto obbligato presso l’Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per l’ultimo punto d’uscita del territorio nazionale, sia nei casi di deposito e registrazione della dichiarazione, sia nei casi di utilizzo della pre-dichiarazione registrata sul sito internet delle Dogane per il suo completamento. Inoltre, con riguardo alle dichiarazioni presentate nell’ambito del traffico marittimo, le procedure nazionali attualmente in uso, nel rispetto delle indicazioni sovranazionali, prevedono l’obbligo di presentazione della dichiarazione ancorché il denaro contante dichiarato non venga materialmente sbarcato o imbarcato, ma rimanga a bordo nel porto di arrivo o di partenza, ovvero in rada dopo l’attraversamento del limite delle acque territoriali. Con riferimento alle modalità di presentazione della dichiarazione valutaria, il comma 2 del citato art. 3 del D.lgs. 195/2008 stabilisce che la stessa può essere, in alternativa, consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici di confine (o limitrofi), che rilasciano copia con attestazione di ricevimento, ovvero trasmessa telematicamente, prima dell’attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate dall’Agenzia. Nelle more dell’implementazione di un sistema telematico per la trasmissione delle dichiarazioni valutarie, già previsto dalla norma sopra citata, tenuto conto delle specificità del traffico marittimo, anche in relazione all’attuale articolazione degli Uffici delle Dogane lungo la linea doganale in corrispondenza del lido del mare, al fine di agevolare i soggetti tenuti all’obbligo dichiarativo, l’Agenzia delle Dogane ha adottato specifiche istruzioni in materia di modalità di presentazione delle dichiarazioni valutarie non mancando di disciplinare le modalità di esecuzione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento. Le istruzioni sono applicabili, pertanto, a tutti i mezzi destinati alla navigazione (navi e/o imbarcazioni con finalità commerciali, ovvero dedite al trasporto di passeggeri e alle unità da diporto) esclusivamente nelle ipotesi in cui il denaro contante contenuto all’interno delle c.d. casse di bordo, o comunque nella disponibilità dei passeggeri presenti sul mezzo, non venga materialmente sbarcato o imbarcato, ma rimanga a bordo della nave nel porto di arrivo/partenza. Presentazione della dichiarazione Al fine di adempiere agli obblighi dichiarativi valutari di cui all’art. 3 del Reg. (UE) 2018/1672 e all’art. 3 D.Lgs. n. 195/2008, in alternativa alla modalità di presentazione mediante consegna fisica della dichiarazione al momento del passaggio alla frontiera, i soggetti obbligati nell’ambito del traffico marittimo (comandanti/armatori di navi/imbarcazioni commerciali/passeggeri, delle unità da diporto, ovvero i soggetti da questi delegati, nonché ogni altro passeggero presente a bordo dei suddetti mezzi), possono presentare la dichiarazione valutaria a mezzo PEC - posta elettronica certificata - presso l’Ufficio delle Dogane competente per territorio prima dell’attraversamento della frontiera laddove il denaro contante trasportato, di importo pari o superiore a 10.000 euro, non venga materialmente sbarcato o imbarcato dal mezzo di trasporto. Tale modalità di assolvimento dell’obbligo dichiarativo, non consentendo un immediato riscontro in ordine all’esattezza degli elementi informativi indicati in dichiarazione, non prevede il rilascio di un visto di convalida.