L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 16 del 30 maggio 2024 in tema di modalità di compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale. Con la circolare n.10 dell’11 aprile scorso sono state fornite indicazioni operative, in conformità alla normativa unionale, per la corretta gestione degli adempimenti dichiarativi e degli altri adempimenti richiesti nel regime del transito. La nuova circolare sostituisce la precedente n. 10 dell’11 aprile 2024 poiché sono emerse difficoltà per il sistematico e immediato adeguamento da parte degli operatori economici e degli Uffici delle dogane alle modalità operative come declinate nel precedente documento di prassi. Nel transito, regime doganale “speciale” che consente, con l’obbligo di prestazione di idonea garanzia, di trasportare le merci non unionali, sotto vigilanza doganale da un punto all’altro del territorio unionale senza che le stesse siano sottoposte ai dazi all'importazione, ad altri oneri e alle misure di politica commerciale (art. 226, par. 1, del Reg. (UE) n. 952/2013, Codice Doganale dell’Unione - CDU), la dichiarazione di vincolo al regime impegna la responsabilità del titolare del medesimo regime per quanto riguarda l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione e il rispetto di tutti gli altri obblighi previsti ai sensi dell’art. 233 CDU. La richiamata vigilanza doganale è basata sull’osservanza degli adempimenti richiamati dell’indicazione (e rispetto) del termine per la presentazione delle merci a destino, della identificazione del mezzo di trasporto e della sigillatura. Tale vigilanza viene esercitata nell’ambito dei controlli disposti dal sistema AIDA, quindi nell’ambito dei controlli documentali o fisici disposti dal sistema informatico, salvo che vi siano specifiche segnalazioni legate a determinate operazioni che implichino l’esecuzione di controlli autonomi da parte della dogana. Presentazione delle merci L’art. 297, par. 1, Reg. Esecuzione (UE) 2015/2447 del 24 novembre 2015 – RE stabilisce che l’ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, tenendo conto dell’itinerario, del mezzo di trasporto, della normativa in materia di trasporti o delle altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine e di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime. Il termine fissato per la presentazione delle merci a destino è vincolante e, qualora le merci siano presentate presso l’ufficio doganale di destinazione dopo la scadenza di tale termine, si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine stabilito solo se egli stesso o il vettore siano in grado di dimostrare all’ufficio doganale di destinazione in modo soddisfacente che il ritardo non è loro imputabile. In ragione dell’attuale implementazione del sistema AIDA, che non prevede, se non nei casi in cui detto sistema disponga un’attività di verifica, alcun intervento della dogana al momento del rilascio del movimento di transito presso l’ufficio di partenza, quanto previsto dal predetto articolo 297 deve essere inteso come facoltà della dogana di poter variare, rispetto al dato indicato dal dichiarante, il termine per la presentazione delle merci, ove non lo ritenga congruo con il percorso fino all’ufficio di destinazione, il mezzo di trasporto utilizzato e qualsiasi altra informazione che il dichiarante può fornire in fase di controllo (ad esempio, la necessità di sospendere il trasporto temporaneamente per vincoli ambientali o di altro tipo presenti nei paesi di attraversamento, ovvero per permettere il riposo degli autisti, ecc.). Di conseguenza, considerata la numerosità delle variabili che influenzano la durata di un trasporto la determinazione a priori di tempi limite, anche solo indicativi, cui attenersi a livello nazionale o anche territoriale appare inopportuna. Quindi, il termine indicato dal dichiarante deve intendersi accettato salvo motivato intervento di modifica, in fase di controllo, della dogana. Pertanto, nei casi in cui il sistema AIDA disponga un’attività di controllo presso l’ufficio di partenza, la dogana potrà verificare anche la congruità del termine di presentazione delle merci all’ufficio di destinazione e, se del caso, stabilirne un termine diverso.