Le formalità doganali possono essere espletate da altri soggetti mediante l’istituto della rappresentanza, che potrà essere di due tipi: diretta, ossia il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, ovvero indiretta, comportando che il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto altrui. Il rappresentante ha quale compito principale quello di rappresentare il proprietario della merce presso l’autorità doganale, durante la fase della presentazione della dichiarazione scritta e nel compimento di determinati atti e nell’adempiere a determinati obblighi. Si segnala che, in caso di rappresentanza indiretta, il rappresentante è obbligato in solido con il proprietario e dovrà fornire in ogni momento la prova della legittimità del proprio mandato. La figura dello spedizioniere doganale rientra proprio tra i rappresentanti: quale soggetto specializzato, ha la funzione di rappresentare il proprietario della merce nell’ambito dello svolgimento ed espletamento delle attività ed operazioni doganali. Abilitazione alla rappresentanza diretta: revoca… Il nuovo art. 33, previsto dal decreto attuativo della delega fiscale (legge n. 111/2023) in materia doganale dispone che la revoca si applichi a tutti i casi di rappresentanza diretta e non solo agli spedizionieri doganali (comma 1) ed è disposta con provvedimento dei direttori territoriali dell’Agenzia. In particolare, il provvedimento di revoca deve essere emesso nei seguenti casi: a) radiazione dall’albo professionale degli spedizionieri doganali; b) perdita dei requisiti previsti dall’art. 31, comma 2, lettere b) e c); c) condanna, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo previsti dai Titoli II, VII e XIII del libro secondo del Codice penale; d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni. Per le fattispecie di cui alle precedenti lettere c) e d), la revoca, ai sensi del comma 2, è disposta soltanto qualora venga pronunciata condanna alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno, anche in caso di applicazione di una misura sostitutiva della detenzione. Il comma 3 stabilisce che nel caso in cui la revoca riguardi uno spedizioniere doganale iscritto all’albo, il relativo provvedimento è adottato dall’Agenzia, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Va ricordato che il nuovo art. 33 recepisce, con modificazioni, il contenuto dell’art. 54 TULD il quale appunto prevede che è sempre disposta la revoca della nomina dello spedizioniere doganale nei casi di: a) radiazione dall'albo professionale; b) perdita di uno dei requisiti richiesti dall'art. 48, lettera a) e d); c) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai Titoli II, VII e XIII del libro secondo del Codice penale; d) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni. L’art. 54 TULD disponeva poi che nei casi di cui alle lettere c) e d) la revoca è disposta soltanto qualora venga pronunciata condanna alla pena della reclusione, ancorchè congiunta con la pena della multa, per un tempo superiore ad un anno. In caso diverso cessa la sospensione eventualmente inflitta ai sensi dell'articolo precedente, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustifichino il mantenimento. … o sospensione? L’art. 33 deve essere coordinato con il precedente art. 32 il quale si occupa della sospensione della rappresentanza. La norma, al comma 1, estende la disciplina della sospensione a tutti i casi di rappresentanza diretta, non limitandola ai soli spedizionieri doganali iscritti nell’albo professionale. La competenza a emettere il provvedimento di sospensione dell’abilitazione alla rappresentanza diretta è attribuita ai direttori territoriali dell’Agenzia. Tra i casi di sospensione facoltativa, oltre al mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute, viene contemplata l’ipotesi della condanna non definitiva per un delitto previsto dalle leggi finanziarie ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 33, lettere c) e d), alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno. È poi introdotto un limite temporale di durata della sospensione non superiore a: - due mesi, prorogabili fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi doganali nei casi di cui al comma 1, lettera a); - sei mesi, salvo quanto stabilito al comma 3, nel caso di cui al comma 1, lettera b); la sospensione in esame cessa, comunque, in presenza di una pronuncia di proscioglimento, ancorché non definitiva. Si ha anche un’ipotesi di sospensione obbligatoria dell’abilitazione alla rappresentanza diretta, a seguito dell’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari in conseguenza della commissione di qualsiasi reato. La successiva revoca della misura cautelare comporta la cessazione del provvedimento di sospensione, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustifichino il mantenimento ai sensi del comma 1. Infine, il provvedimento di sospensione è comunicato al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza.