L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 18 dell'8 luglio 2024 riguardante le informazioni vincolanti in materia di origine (IVO). Con l’entrata in vigore del Codice Doganale dell’Unione (CDU) – Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 - sono state fornite istruzioni operative per disciplinare, a livello nazionale, il procedimento di rilascio delle Informazioni Vincolanti in materia di Origine (Decisioni IVO). In particolare, con circolare n. 8/D del 19 aprile 2016 denominato Informazioni Tariffarie Vincolanti (Decisioni ITV) e Informazioni Vincolanti in materia di Origine (Decisioni IVO), sono state evidenziate le principali novità normative e procedurali e sono state fornite disposizioni in ordine al procedimento di adozione delle stesse. Tali disposizioni, per espresso riferimento, sono state considerate integrative rispetto a quanto riportato nella Circolare n. 8/D dell’8 maggio 2013 avente ad oggetto “Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO). Standardizzazione del procedimento e del modello di richiesta”. Considerata l’attenzione riservata dal legislatore unionale alle Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale, la rilevanza e la complessità dell’attività di determinazione dell’origine delle merci, nonché l’interesse manifestato dagli operatori nei confronti dell’istituto quale strumento idoneo a facilitare gli scambi internazionali, si è reso necessario procedere ad un riordino delle disposizioni procedurali in materia. Alla luce di tali considerazioni, si è ritenuto opportuno effettuare modifiche all’iter di trattazione delle istanze, intervenendo nelle fasi di presentazione della domanda, di istruttoria e di rilascio della decisione, come meglio dettagliato nei paragrafi che seguono. Decisione IVO: presupposti La decisione IVO agevola gli operatori economici dando certezza dell’origine della merce e contribuendo a semplificare l’attività di sdoganamento. Tale strumento, vincolante per il titolare e per le autorità doganali, determina indubbi vantaggi economici e procedurali in quanto fornisce agli operatori economici la certezza del diritto per quanto riguarda la determinazione dell'origine, semplifica l'attività dei servizi doganali al momento dello sdoganamento e contribuisce all'interpretazione uniforme delle norme in materia di origine. Possono richiedere una IVO i soggetti stabiliti nel territorio doganale della UE o al di fuori di esso. Con riferimento a quest’ultima fattispecie, l’art. 9, par. 2 e par. 3 lett. b) del CDU così come l’art. 5 del Reg. Delegato 2015/2446, disciplinano l’obbligo di registrazione (ai fini dell’attribuzione del codice EORI) quale presupposto necessario alla presentazione di una richiesta di decisioni, anche da parte di soggetti non stabiliti nel territorio unionale. In alternativa, il richiedente può nominare un rappresentante doganale stabilito nel territorio dell’Unione. La rappresentanza può essere diretta, nel caso in cui il rappresentante operi in nome e per conto del soggetto richiedente o indiretta, nel caso in cui il rappresentante agisca in nome proprio ma per conto del richiedente. Una decisione IVO può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze valide ai fini dell’origine. Come presentare l’istanza La domanda volta ad ottenere una decisione relativa a informazioni vincolanti, unitamente a tutta la relativa documentazione di accompagnamento o giustificativa, è presentata all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui detta informazione deve essere utilizzata. Dal 1° ottobre 2024, l’istanza sarà presentata all’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane utilizzando l’apposito modulo di domanda pubblicato sul portale di ADM ed allegato alla circolare.