L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato un avviso del 20 giugno 2024 riguardante le importazione di contenitori vuoti in acciaio di cui all’allegato XVII del Regolamento (UE) n. 833/2014 per il trattamento e successivo riutilizzo. In particolare, sono stati richiesti chiarimenti sull’applicabilità della suddetta misura restrittiva allo scambio di contenitori in acciaio destinati allo stoccaggio di bevande, rientranti nell’elenco di cui all’allegato XVII, per i quali risultano evidenti difficoltà nel fornire i mezzi di prova dei fattori produttivi essendo stati fabbricati in data ampiamente antecedente all’istituzione del suddetto divieto. In particolare, una pratica commerciale in uso nel settore delle bevande, prevede che l’operatore comunitario esporti i contenitori pieni a partner extra-UE e che, successivamente al loro utilizzo, i contenitori vengono importati vuoti in UE per il loro trattamento e riempimento, per poi essere nuovamente esportati. L’operazione di importazione non prevede, alla base, un contratto di compravendita, in quanto i contenitori restano sempre di proprietà dell’azienda unionale. Il punto A.2 delle FAQ relative all’art. 3 octies stabilisce che quando i contenitori di cui all’allegato XVII sono scambiati vuoti diventano oggetto della dichiarazione doganale e che, pertanto, sono soggetti al divieto. Tuttavia, la tipologia di scambio in esame, in assenza di un contratto di compravendita, comporta una movimentazione continua dei contenitori e può, più correttamente, essere assimilata alle pratiche commerciali standard (standard business practice) di cui al medesimo punto delle FAQ, in relazione alle quali non è applicabile la misura restrittiva in questione. L’applicazione del divieto all’importazione dei contenitori vuoti, scambiati nell’ambito della pratica commerciale sopra descritta, non appare coerente con lo scopo del Regolamento che, come noto, è quello di privare la Russia di risorse utilizzabili per finanziare la guerra in Ucraina. Ove non sia possibile produrre mezzi di prova idonei a stabilire l’origine dei fattori produttivi dei contenitori utilizzati nell’ambito della pratica commerciale in esame o ad essa assimilabile, le società interessate potranno utilizzare il codice Y824 all’interno del box 44, dichiarando che i contenitori sono stati prodotti in data antecedente all’istituzione del divieto, che gli stessi erano a quella data già di proprietà della società e che lo scambio non prevede alcun corrispettivo né il passaggio della proprietà della merce ma rientrano nell’ambito di pratiche commerciali standard. Nel caso in cui dalla verifica documentale dovessero emergere dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, resta ferma la facoltà per il funzionario addetto al controllo, di richiedere documentazione aggiuntiva e, se del caso, procedere alla visita delle merci.