La riforma del diritto doganale (votato in prima approvazione dal Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024), interverrà in misura sensibile anche sul ruolo dello spedizioniere e dell’intermediario doganale in generale, figure già caratterizzate da un alto livello di responsabilità e coinvolgimento nelle questioni fiscali legate al commercio internazionale. Come cambia e perché è necessaria la rappresentanza in dogana La complessità e il tecnicismo delle procedure rendono necessaria la figura del rappresentante in dogana, al fine di consentire alle imprese di delegare il rapporto con l’Amministrazione a professionisti qualificati ed esperti nelle operazioni di importazione ed esportazione. Il Codice doganale dell’Unione (regolamento UE n. 2013/952 - CDU) riconosce a chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le operazioni doganali (considerando n. 21, CDU) e definisce il rappresentante come qualsiasi persona nominata da un’altra persona affinché interceda per lui presso le autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità (art. 5, punto 6, CDU). I rapporti tra il proprietario della merce e il rappresentante restano disciplinati dalla normativa civilistica nazionale (nello specifico, articoli 1719-1720 c.c.), seppur con alcune differenze a seconda che la rappresentanza si configuri come diretta o indiretta (art. 18 CDU). In ambito doganale è di fondamentale importanza proprio la distinzione tra rappresentanza diretta (si ha rappresentanza diretta tutte le volte in cui il delegato agisce in nome e per conto del proprio cliente) e rappresentanza indiretta (quando il rappresentante agisce per conto dell’importatore, ma in nome proprio). Come chiarito dalla giurisprudenza, nel primo caso, il delegato non è responsabile del pagamento dei maggiori diritti in presenza di un accertamento doganale; al contrario, in caso di rappresentanza indiretta, è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l’operazione doganale. Non più solo spedizionieri: ampliato l’elenco di soggetti che possono diventare rappresentante diretto Il Capo II del Titolo II delle disposizioni nazionali complementari al CDU (allegato I della bozza di riforma) è specificamente dedicato alla rappresentanza doganale e alle novità che, a riforma attuata, prenderanno campo in tale settore. A riforma approvata, qualunque intermediario dovrà essere in possesso di specifici standard etici e professionali, al fine di ottenere il rilascio da parte dell’Agenzia delle Dogane dell’abilitazione a prestare i servizi di rappresentanza diretta. In primo luogo, non dovrà essere stato condannato per determinati reati, non colposi (delitti contro la Pubblica Amministrazione, delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio) o per qualsiasi altro delitto, non colposo, per il quale la legge preveda la pena della reclusione compresa tra 3 e 10 anni. Assumerà grande importanza nella valutazione dei requisiti anche l’analisi dei precedenti amministrativi. Il richiedente, infatti, non dovrà aver compiuto gravi o ripetute violazioni della normativa doganale e fiscale. Sarà richiesto, infine, il rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività di rappresentante. Tali condizioni si riterranno automaticamente soddisfatte se il richiedente risulterà già iscritto all’albo professionale degli spedizionieri doganali, qualora risultasse in possesso di autorizzazione a operare come Centro di assistenza doganale (CAD), oppure in possesso di certificazione di Operatore economico autorizzato (AEO). Rispetto alla disciplina previgente, per la quale la figura del rappresentante diretto doveva essere perfettamente coincidente con quella dello spedizioniere doganale (art. 40, Testo unico delle leggi doganali - TULD, che verrà abrogato in toto dalla riforma), il nuovo testo normativo prevederà, dunque, un ampliamento del novero dei soggetti che potranno svolgere tale importante funzione, ponendo la normativa nazionale finalmente in linea con le previsioni unionali che già attribuiscono tale opportunità professionale agli AEO. Limitazioni più specifiche saranno previste, invece, per i soggetti appartenenti all’Amministrazione finanziaria, i quali non potranno esercitare le funzioni di rappresentante doganale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego. Sospensione e revoca della rappresentanza diretta La riforma prevederà anche un nuovo regime di sospensione e revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta (articoli 32-33, disposizioni nazionali complementari al CDU). Il Direttore territoriale dell’Agenzia delle Dogane interessata, su proposta dei funzionari subordinati, potrà disporre la sospensione dall’esercizio della rappresentanza diretta in caso di omesso versamento dei diritti doganali liquidati per le operazioni compiute o di qualsiasi altro obbligo doganale, oppure in caso di condanna non definitiva alla pena della reclusione superiore a un anno, per un delitto previsto dalle leggi finanziarie o per uno di quelli che ostacolano il rilascio dell’abilitazione (di cui all’art. 33, comma 1, lettere c-d). Nel primo caso, la sospensione potrà essere disposta per un periodo non superiore a due mesi, prorogabili fino al pagamento dei diritti dovuti, mentre nel secondo caso non potrà superare i sei mesi, salvo che non intervenga, prima della fine di tale periodo, una sentenza di proscioglimento. Qualora, invece, al rappresentante diretto sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, la sospensione sarà disposta obbligatoriamente. In ogni caso, la sospensione dovrà essere adottata con provvedimento motivato. Con riguardo, invece, all’istituto della revoca, il Direttore territoriale dell’Agenzia potrà disporla in caso di radiazione dall’albo professionale degli spedizionieri doganali, perdita dei requisiti etici e professionali oppure condanna definitiva per uno dei delitti non colposi che ostacolano il rilascio dell’abilitazione alla rappresentanza. In quest’ultima ipotesi, la revoca interverrà solo nel caso in cui la condanna alla pena della reclusione risulti superiore a un anno. Il nuovo esame di Stato per la patente da spedizioniere doganale La riforma modificherà anche le modalità di ottenimento della qualifica di doganalista. La prova di esame avrà cadenza annuale e sarà composta da due test, uno scritto e uno orale, oltre a un colloquio finale. Il test scritto consisterà nell’analisi e risoluzione di un caso pratico e avrà ad oggetto non solo materie come diritto tributario e doganale, ma anche diritto privato, diritto internazionale, diritto dell’Unione europea, diritto amministrativo, penale e della navigazione, nonché nozioni di merceologia, geografia economica e commerciale, contabilità di Stato, sul sistema sanzionatorio e sul contenzioso doganale, che saranno esaminate in sede di prova orale. Sarà valutata altresì la conoscenza della lingua inglese. Il test scritto sarà riservato ai partecipanti dotati del solo diploma, mentre i laureati in ambito economico, giuridico o in materie equipollenti potranno sostenere solo le due prove orali. Saranno apportate modifiche anche alla composizione della commissione esaminatrice.