L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 9 del 5 aprile 2024 riguardante lo status di operatore economico autorizzato. La nuova circolare, che abroga e sostituisce la circolare n. 36/D del 28 dicembre 2007 e le sue successive modifiche e integrazioni, vuole fornire una descrizione organica delle procedure e delle modalità applicative previste dalla normativa doganale unionale relative alla gestione dell’autorizzazione AEO e, nel contempo, dettare istruzioni agli Uffici affinché venga assicurata uniformità procedurale e conseguente omogeneità di trattamento degli Operatori Economici Autorizzati (AEO). Tutte le fasi procedimentali relative allo status AEO si svolgono per mezzo del GTP e del Sistema EOS. Le disposizioni recate dalla normativa doganale unionale hanno conferito all’autorizzazione AEO un ruolo centrale nel panorama delle Customs Decisions e delle semplificazioni doganali; i requisiti per il rilascio della autorizzazione “AEO” sono, infatti, per lo più richiesti anche per il rilascio delle altre autorizzazioni e semplificazioni previste dalla legislazione doganale, con la conseguenza che il preventivo possesso dell’autorizzazione AEO ne consente il rilascio in via semplificata e con tempi ridotti. Per “operatore economico” si intende una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale. L’Operatore Economico Autorizzato è un operatore economico, stabilito nel territorio dell’Unione Europea, titolare di un’autorizzazione AEO concessa dall’Amministrazione doganale di uno Stato membro sulla base dei requisiti e delle condizioni disposti dalla normativa unionale e valevole in tutta l’Unione europea. L’ottenimento dello status di AEO conferisce all’operatore un riconoscimento di affidabilità che gli consente di avvalersi di un trattamento più favorevole rispetto agli altri operatori economici. L’autorizzazione AEO è rilasciata al richiedente - non ai suoi partners commerciali - che è l’unico abilitato a beneficiare dei vantaggi descritti di seguito L’articolo 38, par. 6, del CDU e l’articolo 24, par. 1, del RD stabiliscono che un AEO è sottoposto a controlli fisici e documentali in minor misura rispetto ad altri operatori economici. Tale beneficio resta comunque connesso alla valutazione dei rischi effettuata per una determinata operazione. Pertanto, anche se il possesso dello status di AEO comporta sempre un trattamento favorevole, altri indicatori di rischio, come ad esempio il Paese di origine, potrebbero rendere necessario lo svolgimento di un controllo da parte dell’amministrazione doganale. Questo vantaggio si applica ai titolari di AEOC e AEOS.