Con la circolare n. 13 del 16 maggio 2024 in tema di gestione mezzi di trasporto oggetto di sequestro e confisca per contrabbando, l'Agenzia delle Dogane ricorda che con la circolare n. 12/D/2023 sono state impartite le disposizioni per la gestione dei mezzi di trasporto confiscati ai sensi dell’art. 301 del TULD e per l’eventuale affidamento/assegnazione, nelle ipotesi di sequestro e di confisca di tali beni ai sensi dell’art. 301-bis del TULD, da osservare anche con riguardo ai casi di contrabbando sanzionati amministrativamente, ai sensi dell’art. 295-bis, comma 3, del TULD La circolare prosegue con le indicazioni procedurali riguardanti l’ipotesi di vendita all’asta, richiamando anche il caso di primo tentativo di vendita all’asta rimasto infruttuoso. Essendo pervenuti quesiti relativamente alla pratica applicazione della circolare n. 12/D/2023 con riferimento a taluni aspetti ivi disciplinati, sono stati fornite con la nuova circolare le istruzioni operative, valide anche per merci differenti dai mezzi di trasporto oggetto di introduzione irregolare. Con la sentenza C 489/20 del 7 aprile 20222 la Corte di Giustizia UE è intervenuta sul tema dell’estinzione dell’obbligazione doganale di merce introdotta in modo irregolare nel territorio doganale dell’Unione europea, oggetto di sequestro e successive confisca, distinguendo tra estinzione dell’obbligazione doganale disciplinata dal Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 – CDU ed estinzione dell’obbligazione connessa alle accise e all’imposta sul valore aggiunto gravante sulla stessa merce, disciplinate rispettivamente dalla direttiva 2008/118/CE del Consiglio e dalla direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio. In via preliminare, il giudice unionale, dopo aver ripercorso i sistemi descritti dalle due direttive (accise ed IVA) dichiara che l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, nonché l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 70 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che l’estinzione dell’obbligazione doganale per la causa prevista all'art. 124 del CDU non comporta l’estinzione dell’obbligazione connessa, rispettivamente, alle accise e all’IVA per merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione. Tale principio si basa sulla considerazione che, per entrambe le citate direttive, l’imposta diviene esigibile nel momento dell’immissione in consumo nel territorio dello Stato membro di riferimento e che, la merce irregolarmente introdotta nel territorio doganale dell’Unione, deve intendersi anche definitivamente immessa in consumo nel territorio dell’Unione ai fini delle direttive accise ed IVA. Pertanto, l’estinzione dell’obbligazione doganale conseguente al sequestro e successiva confisca della merce introdotta irregolarmente nel territorio doganale dell’Unione non comporta, ove l’introduzione irregolare fosse già avvenuta al momento del sequestro, anche l’estinzione dell’obbligazione tributaria ad essa connessa relativa ad accise e all’imposta sul valore aggiunto. Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia resa nella causa C 489/20, avente efficacia diretta sull'ordinamento nazionale, e dei principi ivi espressi l’estinzione dell’obbligazione doganale di cui all’articolo 124 del CDU e all’articolo 338 non opera con riguardo all’IVA ove la stessa divenga esigibile a seguito dell’avvenuta introduzione irregolare e ciò indipendentemente dal successivo sequestro e confisca delle merci.