Presentazione delle dichiarazioni IMU relative alle situazioni rilevanti verificatesi nel 2023 da presentare entro il prossimo 1° luglio. La dichiarazione, tanto per la generalità dei soggetti passivi, quanto per il mondo del no profit, dovrà per la prima volta essere redatta sulla modulistica approvata dal decreto del MEF del 24 aprile 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio scorso. Oltre ai modelli IMU/IMPi e IMU/ENC sono parte integrante del decreto le relative istruzioni alla compilazione e le specifiche tecniche. IMU/IMPi L’aggiornamento del modello utilizzabile dalla generalità dei soggetti passivi è da ricercarsi nell’art. 1, comma 82, della legge n. 197/2022. Tale disposizione ha introdotto l’esenzione d’imposta per gli immobili occupati abusivamente aggiungendo la previsione della lett. g-bis) nell’art. 1, comma 759, della legge n. 160/2019, che impone al soggetto passivo di comunicare al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, e il successivo venirne meno, secondo modalità telematiche che sarebbero state stabilite con apposito decreto. L’esenzione in argomento riguarda il pagamento dell’IMU per “gli immobili non utilizzabili né disponibili”, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (artt. 614, comma 2, o 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Nel modello di dichiarazione, pertanto, sono state inserite le caselle relative all’indicazione dell’”Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l’azione giudiziale penale» e la relativa «Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell’azione giudiziaria penale”. Il modello, al ricorrere di tali fattispecie, deve essere esclusivamente presentato in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, al servizio telematico dell’Agenzia delle entrate. Resta irrisolto il rebus dei periodi d’imposta precedenti antecedenti al 2023 per i quali la recentissima sentenza n. 60/2024 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previgente normativa riconducibile all’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non aveva previsto identica esenzione. È evidente che in questo caso non possa avanzarsi nessuna pretesa dichiarativa da parte dei comuni. Negli altri casi in cui è necessaria la presentazione della dichiarazione, individuati dal decreto di approvazione del modello in virtù dell’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019, è possibile procedere anche nelle ordinarie modalità di diretta presentazione all’ufficio, o per raccomandata postale o ancora via pec. L’obbligo dichiarativo ricorre perlopiù con riferimento al mondo delle riduzioni/esenzioni i cui presupposti non potrebbero altrimenti esser noti ai comuni. V’è da dire, al riguardo, che la dichiarazione non è sempre costitutiva dei benefici. È evidente che se la sanzione della decadenza dal beneficio è stata imposta dal legislatore soltanto per alcune agevolazioni, come ad esempio per i beni merce o per gli alloggi sociali, non possa applicarsi ad ogni fattispecie agevolativa. Nelle altre ipotesi, alla dichiarazione non può che riconoscersi, tutt’al più, valore formale la cui omissione è punibile come tale. Se rispetto a situazioni precedentemente dichiarate, nel 2023 non vi sono state variazioni influenti sui calcoli dell’imposta, nulla deve essere dichiarato. Familiari con diverse abitazioni Risultano recepite dalle istruzioni al uovo modello le statuizioni della sentenza della Consulta n. 209/2022 che ha riscritto la definizione, ai fini IMU, di abitazione principale stabilendo che si consideri tale l’immobile nel quale il soggetto passivo d’imposta abbia stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale, indipendente dall’eventuale diverso luogo di residenza dei suoi familiari. Venendo meno il riferimento alla situazione dei componenti del nucleo familiare, e rilevando le sole residenza anagrafica e dimora abituale del soggetto passivo d’imposta, non è possibile differenziare il trattamento tributario riservato ai contribuenti con un nucleo familiare frammentato rispetto a quello previsto per i contribuenti residenti e dimoranti nell’immobile utilizzato come abitazione da tutti i componenti della famiglia. Il divieto sancito dalla Corte Costituzionale di trattare diversamente le due fattispecie vale sia dal punto di vista sostanziale dell’agevolazione, sia dal punto di vista formale. In tal modo, non essendovi più differenza tra le due fattispecie impositive, anche l’obbligo dichiarativo previsto in caso di diverse residenze è divenuto costituzionalmente illegittimo tanto che, a differenza delle istruzioni al modello approvato nel 2022, le nuove istruzione non lo contemplano. Dichiarazione presentata in ritardo mai omessa Il modello attuale consente ancora di dichiarare, tardivamente, le esenzioni Covid. Questo aspetto è molto importante con riferimento alla generica ipotesi della presentazione tardiva. Il Dipartimento delle Finanze nel corso degli eventi della stampa specializzata di inizio anno ha chiarito che, in materia di tributi locali, la dichiarazione può essere presentata in ogni tempo e la tardività sanata avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Ciò, naturalmente, sino al momento della notifica dell’accertamento. L’art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998 prescrive che le dichiarazioni fiscali presentate oltre i 90 giorni dalla scadenza sono da considerare omesse non assumendo, pertanto, alcuna validità. Il D.P.R. n. 322 del 1998 reca, tuttavia, le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte erariali che non consente l’applicabilità ai tributi locali della norma richiamata in esso contenuta. Nelle discipline dei tributi locali, al contrario, non viene mai operata una distinzione fra la fattispecie dell’omessa dichiarazione e la fattispecie della tardiva presentazione. Fino al momento della contestazione, pertanto, è possibile presentare la dichiarazione che deve essere considerata valida indipendentemente dal contestuale versamento della sanzione determinata secondo l’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 disciplinante l’istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare errori e omissioni. IMU ENC L’aggiornamento del modello dichiarativo utilizzato dal mondo del no profit è stato determinato dall’articolo 1, comma 71, della legge di Bilancio 2024. Detta norma, che si pone come norma di interpretazione autentica, prevede che vengano considerati posseduti dall’ente soggetto passivo, e pertanto esenti da imposizione, gli immobili concessi in comodato ad altro ente pubblico o privato funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività socialmente meritevoli e con modalità non commerciali di cui all'articolo 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992. In virtù della medesima norma, devono considerarsi strumentali all’esercizio di tali attività da parte dell’ente soggetto passivo d’imposta gli immobili in questione anche nei periodi di inattività purché non sia cessato definitivamente il rapporto di strumentalità all’esercizio delle predette attività. Si rammenta, in ultimo, che, a differenza della dichiarazione della generalità dei soggetti passivi, che ha valore ultrattivo, gli enti non commerciali sono obbligati a presentarla ogni anno ed esclusivamente in via telematica.