In sede di conversione in legge, al D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (decreto Omnibus) è stato aggiunto l'art. 7-quinquies che disciplina la “Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto”. Cosa prevede la nuova disposizione? L'articolo si compone di 7 commi: - gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all’aperto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, non rilevano, ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all’art. 30, D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale (comma1); - a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell’85 e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari (comma 2); - gli intestatari catastali di tali strutture, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell’art. 8, legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l’aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza con quanto innanzi previsto. Si stabilisce, altresì, che si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’art. 20 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 (comma 3); - l’Agenzia delle Entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento, innanzi visti, attiva il procedimento di cui all’art. 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 4); - con decreto del MEF, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Omnibus, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio (comma5); - limitatamente all’anno di imposizione 2025, in deroga all’art. 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento, presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025 (comma 6); - dall’attuazione di dette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7). Cosa sono gli “allestimenti mobili”? Il comma 1 dell'art. 7 quinquies, prevede che gli allestimenti mobili di dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all'aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in quanto, secondo la disposizione in esame, non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale. Per quanto concerne la nozione di allestimenti mobili, l’art. 3, comma 1, lettera e), punto e.5, del T.U. in materia edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) include tra gli "interventi di nuova costruzione" l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili. Fanno tuttavia eccezione i medesimi manufatti che siano diretti “a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”. Tra gli allestimenti mobili di pernottamento si annoverano, ad esempio, le roulotte, le case mobili, i caravan, etc. Il valore delle aree A decorrere dalla data del 1° gennaio 2025, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto: - il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti mobili suddetti sia aumentato dell'85% rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari, - il valore delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti sia aumentato del 55% rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari Presentazione degli atti di aggiornamento da parte degli intestatari catastali Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025 presentano: - atti di aggiornamento geometrico - entro il 15 giugno 2025 - ai sensi dell'art. 8 della legge n. 679/1969 (recante “Semplificazione delle procedure catastali”), per l'aggiornamento della mappa catastale, - atti di aggiornamento ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto Fabbricati, in coerenza con le disposizioni innanzi viste. Le norme richiamate L’art. 8 della legge n. 679 del 1969 pone in capo ai possessori di particelle censite nel catasto terreni l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto di edificazione di “immobili urbani”. Le denunce devono essere presentate all'Ufficio suddetto entro sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali. Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, realizzato su un estratto autentico della mappa catastale, riportante la rappresentazione grafica della avvenuta variazione. Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni. Il decreto 19 aprile 1994, n. 701 reca il “Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”. Applicazione delle sanzioni Si applicano le sanzioni previste per la violazione degli obblighi sanciti dall’art. 20, R.D.L. n. 652/1939. L'art. 20 prevede l’obbligo di denuncia delle variazioni nello stato e nel possesso degli immobili. Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate, conformemente alle norme applicabili. Nel Dossier del decreto Omnibus predisposto dai Servizi parlamentari viene rammentato “che il D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale ha previsto, dal 1° luglio 2011, la quadruplicazione degli importi delle sanzioni amministrative previste per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici competenti (articoli 20 e 28 del R.D.L. n. 652 del 1939), prevedendo che il 75% dell’importo delle sanzioni irrogate sia devoluto al Comune ove è ubicato l’immobile”. Mancata presentazione degli atti di aggiornamento: attivazione dell'Agenzia delle Entrate In caso di mancata presentazione degli atti di aggiornamento, l’Agenzia delle Entrate attiva il procedimento di cui all’art. 1, comma 277, legge n. 244/2007. Tale comma prevede che gli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate richiedono la presentazione ai soggetti titolari degli atti di aggiornamento. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli uffici dell'Agenzia provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'art. 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311. Attività di monitoraggio Si demanda a un decreto del MEF, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Omnibus, l'individuazione delle eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio. Efficacia rendite catastali rideterminate: deroga IMU anno 2025 Il comma 6 dell'art. 7-quinquies dispone che “limitatamente all’anno di imposizione 2025, in deroga all’articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente articolo, presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025”. Il comma 745 richiamato disciplina la base imponibile dell'IMU e nell'ultimo periodo prevede che “le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo”. Dalla stesura della disposizione sembra di capire che la deroga si riferisca alla sola disciplina IMU.