Il disegno di legge per la conversione del decreto Omnibus (D.L. n. 113/2024), approvato il 1° ottobre dal Senato, prosegue l’iter parlamentare alla Camera per la conversione in legge entro l’8 ottobre. Tra gli emendamenti approvati dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato è presente l’introduzione del bonus Natale 2024. Si tratta di un bonus di importo pari a 100 euro, che non concorre alla formazione del reddito, che sarà anticipato dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta e dovrà essere erogato, a richiesta del lavoratore, con la prossima 13° mensilità, ma al verificarsi di specifiche condizioni oggettive e soggettive in capo al lavoratore. In attesa dell’entrata in vigore dell’imposta sostitutiva IRPEF e addizionali comunali e regionali prevista sulle retribuzioni a titolo di tredicesima mensilità dall’art. 5, co. 1, lettera a), n. 2.4), l. 111/2023, per il solo anno 2024 viene previsto il riconoscimento di una indennità forfettaria del valore di 100 euro al verificarsi dei seguenti requisiti e condizioni. In particolare, l’indennità spetta per i lavoratori dipendenti che nel corso dell’anno 2024: - abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 28.000; - a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a queste equiparati), percepiti dal lavoratore sia di importo superiore a quello delle detrazioni spettanti al lavoratore stesso. Con particolare riferimento alla condizione che l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere di ammontare superiore a quello delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente, si ricorda che il D.Lgs. n. 216/2023 ha rimodulato per il solo anno 2024 l’ammontare delle detrazioni da lavoro dipendente (art. 13 comma 1 del TUIR), andando a prevedere che la detrazione prevista per il reddito complessivo fino a 15.000 euro annui viene innalzata dall’ordinario valore di 1.880 euro a 1.955 euro, creando di fatto una “no tax area” fino a 8.500 euro su base annua, ovvero un’area di esenzione fiscale. Regola di “capienza” che sempre per l’anno 2024 impatta anche sull’ammontare del trattamento IRPEF (bonus IRPEF); il già citato D.Lgs. n. 216/2023 prevede, infatti, che per il solo anno 2024, il trattamento integrativo spetta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 (redditi da lavoro dipendente) e 50 (redditi assimilati a lavoro dipendente) sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR) diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. La formulazione approvata dall’emendamento comporterà pertanto il diritto al bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti che percepiscano un reddito complessivo ricompreso tra gli 8.500 e i 28.000 euro per l’anno 2024. I requisiti familiari L’emendamento approvato in sede di conversione subordina la possibilità di fruire del bonus alla condizione soggettiva del lavoratore che deve, alternativamente, avere: - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico; - almeno un figlio a carico, ma a condizione che l'altro genitore manchi ovvero non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. Si ricorda che la condizione prevista per essere considerati a carico del contribuente e per la percezione del bonus è che il coniuge o il figlio possiedano un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, con innalzamento a 4.000 euro nel caso di figli di età non superiore a 24 anni Bonus su richiesta del lavoratore L’indennità sarà erogata unitamente alle spettanze a titolo di tredicesima mensilità e pertanto in base alle tempistiche di erogazione previste dal CCNL applicato al rapporto di lavoro. L’importo non sarà riconosciuto automaticamente ma spetterà solo su richiesta del lavoratore, il quale dovrà attestare per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli. I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, una volta ricevuta la richiesta da parte del lavoratore: - procederanno ad anticipare l’importo spettante e al recupero dell’ammontare erogato mediante la compensazione con imposte e contributi a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga; - avranno l’onere di verificare in sede di conguaglio il diritto all’indennità e, se la stessa si riveli non spettante, procederanno al recupero dell’importo già erogato. Il quantum e la “clausola di salvaguardia” L’emendamento approvato prevede che il bonus ammonta a 100 euro e che lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente con la conseguenza che il valore sarà percepito netto. L’indennità dovrà essere rapportata al periodo di lavoro; a tal proposito, a parere di chi scrive, sarà necessario chiarire se il riproporzionamento va inteso sia come periodo di lavoro (es. gennaio - dicembre) ma anche come orario di lavoro (full time - part time). Ulteriore aspetto riguarda il periodo di lavoro prestato: questo sarà da considerare come indipendente dal numero di datori di lavoro avuti in corso 2024 ovvero sarà da considerare il solo periodo di lavoro con il datore di lavoro che eroga il bonus? Il richiamo al reddito complessivo annuo del lavoratore da considerare, “spinge” a presumere che il bonus spetterà per intero anche in caso di più rapporti di lavoro nel corso del 2024. Pare pacifico, invece, che in caso di unico rapporto di lavoro in essere nel 2024 e iniziato in corso d’anno, l’importo di 100 euro spettante al lavoratore sarà da rapportare all’unico periodo di lavoro prestato, con la conseguenza che spetteranno tanti dodicesimi di bonus quanti sono i mesi di lavoro prestati. L’emendamento approvato prevede, inoltre, che il bonus sarà rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, e lo stesso sarà riconosciuto anche qualora l’indennità non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi sarà computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione. Esempi di calcolo Proviamo qui di seguito a ipotizzare l’ammontare del bonus spettante ad un lavoratore dipendente con la tredicesima mensilità 2024 considerando nella quantificazione 2 diversi scenari: 1) lavoratore assunto a decorrere dal 1° luglio 2024; 2) lavoratore in forza per intero anno 2024 con rapporto di lavoro part time 75%. 1° caso In questo caso il lavoratore avrà diritto all’indennità rapportata al periodo di lavoro. Conseguentemente il valore di 100 euro sarà da riparametrare ai 6 mesi e pertanto spetterà per un valore di 50 euro. 2° caso In questo caso sarà da capire se il riferimento “rapportato al periodo di lavoro” debba intendersi anche all’orario di lavoro Qualora non si intenda anche all’orario di lavoro, la riduzione al 75% sarà neutra e pertanto il valore del bonus sarà intero e al lavoratore che lo richieda spetteranno i 100 euro. Diversamente, se si dovesse rapportare all’orario di lavoro, il lavoratore avrà diritto al 75% del valore intero e pertanto l’importo spettante sarà di 75 euro.