La detrazione del 19% delle spese sanitarie è consentita anche in caso di rimborso assicurativo o di pagamento diretto da parte del fondo o dell’assicurazione alla struttura sanitaria, a condizione che i contributi e i premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito. Chi Persone fisiche che hanno sostenuto nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico spese sanitarie (art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR). Cosa I contribuenti possono detrarre dall’IRPEF dovuta, per la parte che eccede 129,11 euro, un importo pari al 19% delle “spese sanitarie”, costituite dalle spese mediche e di assistenza specifica e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti (art. 15, comma 1, lettera c, TUIR). Non sono detraibili, in quanto deducibili dal reddito, le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti con disabilità di cui all’art. 3 della legge n. 104/1992 (art.10, comma 1, lettera b, TUIR). Ai sensi del citato comma 2 sono, inoltre, detraibili le spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico. Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all'importo massimo annuo di 6.197,48 euro e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell'IRPEF dovuta dal soggetto malato. La riferibilità della spesa alla patologia esente deve risultare da documentazione medica o da autocertificazione sottoscritta dal familiare affetto dalla patologia (circolare 20 aprile 2005, n. 15/E, risposta n. 5). Per la detraibilità (o la deducibilità) delle spese sanitarie, il principio fondamentale, che vale anche per le altre detrazioni e deduzioni di oneri e spese, è quello secondo il quale la detrazione (deduzione) spetta solo se le spese restano effettivamente a carico del contribuente che le ha sostenuti. Tuttavia, l’art. 15, comma 1, lettera f) stabilisce che “si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta”. Nel caso di spese sanitarie, in tutto o in parte, rimborsate dalle assicurazioni o da Fondi, occorre, quindi, distinguere due ipotesi: a) spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni o dai fondi, qualora i contributi e i premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito (circolare 7 luglio 2022, n. 24/E; circolare 19 giugno 2023, n. 14), che si considerano rimaste a carico del contribuente (e che sono quindi detraibili); b) spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni, qualora i contributi e i premi versati siano detraibili dall’IRPEF o deducibili dal reddito complessivo, che invece non consentono alcuna detrazione. In tale ultimo caso, si ricorda che non assume rilievo la circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso delle detrazioni o delle deduzioni spettanti per detti contributi e premi (circolare 19 giugno 2002, n. 54/E e circolare 7 luglio 2022, n. 24/E). La detrazione spetta anche nell’ipotesi in cui le spese sanitarie siano pagate direttamente dal fondo o dall’assicurazione alla struttura sanitaria, in nome e per conto dell’iscritto, in quanto “il pagamento diretto alle strutture sanitarie in questione si atteggia come una mera modalità di liquidazione prevista, allo scopo di semplificazione e velocizzazione delle procedure” (risoluzione 25 novembre 2005, n. 167/E e risposta a interpello 15 febbraio 2024, n. 43). Quindi, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni: - per effetto di premi di assicurazioni sanitarie (per i quali non spetta alcun beneficio) versati dal contribuente; - a fronte di premi per assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagati dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente (che hanno concorso alla formazione del reddito). La presenza di eventuali premi pagati dal sostituto o dal dipendente per tali assicurazioni è indicata nella Certificazione Unica (cfr. CU 2024, punto 444). Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente: - le spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto; - le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d'imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di 3.615,20 euro, non hanno concorso a formare il reddito complessivo. I contributi sono riportati certificazione unica (cfr. CU 2024, punto 441). Qualora i contributi versati siano stati solo in parte dedotti dal reddito, come nel caso di contributi di ammontare superiore all'importo di 3.615,20 euro, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata, calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza (rispetto al suddetto limite di 3.615,20 euro) e il totale dei contributi versati (circolare 2 giugno 2022, n. 50/E, risposta 6.1; circolare 1° giugno 1999, n. 122/E, risposta 1.1.2; circolare 7 luglio 2022, n. 24/E). La presenza di tali contributi versati in misura eccedente è desumibile dalla certificazione unica (cfr. CU 2024, punto 442). Le spese rimborsate dal "Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle finanze" non sono detraibili in quanto le entrate che alimentano tale fondo non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti (risoluzione 8 marzo 2007, n. 35/E; circolare 7 luglio 2022, n. 24/E; circolare 19 giugno 2023, n. 14). Non sono detraibili nemmeno le spese rimborsate ai magistrati in pensione da parte dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra magistrati italiani, in quanto tali soggetti godono dell'iscrizione al predetto Istituto senza versare contributi e, pertanto, le entrate che alimentano il fondo non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti (circolare 7 luglio 2022, n. 24/E; circolare 19 giugno 2023, n. 14). Come La detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% delle spese sanitarie spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili", fatta eccezione per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 679 e 680, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Tenuto conto che la deroga prevista all'effettuazione di pagamenti con sistemi "tracciabili" per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN prende a riferimento il soggetto che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa, senza disporre che si debba trattare di prestazione resa in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il contribuente abbia diritto alle detrazioni spettanti per i pagamenti effettuati per tutte le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, sia in convenzione con il Servizio stesso che in regime privato, anche se effettuate in contanti (circolare 7 luglio 2022, n. 24/E). Le spese mediche sostenute all'estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia, nel senso che è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia. Non sono, comunque, detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all'estero, anche se dovuto a motivi di salute (circolare 1° giugno 1999, n. 122, risposta 1.1.10). Quando Gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa. In caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo (risoluzione 23 aprile 2007 n. 77/E; circolare 19 giugno 2023, n. 14). Con riferimento alle spese pagate direttamente dal Fondo o dall’assicurazione direttamente alla struttura sanitaria, tali oneri si considerano sostenuti nell’anno del pagamento effettuato dal Fondo o dall’assicurazione, in base al principio di cassa. Calcola il risparmio Per le spese sanitarie rimborsate da fondi o da assicurazioni private il discrimine per la detrazione dall’imposta è costituito dalla possibilità di detrarre o dedurre i contributi o i premi di assicurazione versati dal contribuente o da terzi per suo conto, a prescindere dal fatto che il soggetto si sia avvalso, in concreto, della detrazione/deduzione. Risparmio % Caso n. 1 Una persona fisica ha stipulato un’assicurazione privata per la copertura delle spese sanitarie in presenza di determinate patologie. I premi versati all’assicurazione non sono detraibili ai fini della determinazione del reddito. Nel periodo d’imposta la persona ha sostenuto spese per intervento chirurgico per 10.000 euro che l’assicurazione ha rimborsato per il 90%. Il soggetto può detrarre il 19% dell’intera spesa sostenuta, anche se il 90% della stessa è stato rimborsato dall’assicurazione. Totale detrazione: 1.900 euro Caso n. 2 Una persona fisica ha stipulato un’assicurazione privata per la copertura delle spese sanitarie in presenza di determinate patologie. I premi versati all’assicurazione non sono detraibili ai fini della determinazione del reddito. Nel periodo d’imposta la persona ha sostenuto spese per intervento chirurgico per 10.000 euro, con pagamento diretto dell’assicurazione alla struttura sanitaria. Il soggetto può detrarre il 19% dell’intera spesa sostenuta, anche se il 90% della stessa è stato rimborsato dall’assicurazione. Totale detrazione: 1.900 euro Caso n. 3 Il datore di lavoro versa, a favore dei dipendenti, contributi di assistenza sanitaria ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Tali contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a), TUIR per un importo fino a 3.615,2 euro annui. Contributo versato per ciascun lavoratore = 3.000 euro In questo caso, le spese sanitarie rimborsate dal fondo, sia in forma diretta sia in forma indiretta, non possono dar luogo ad alcuna detrazione d’imposta. Caso n. 4 Il datore di lavoro versa, a favore dei dipendenti, contributi di assistenza sanitaria ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Tali contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a), TUIR per un importo fino a 3.615,2 euro annui. Contributo versato per ciascun lavoratore = 5.000 euro Quota che concorre a formare il reddito del lavoratore = 1.384,8 euro In questo caso, poiché i contributi versati sono stati solo in parti dedotti dal reddito il contribuente può portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata, calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza (rispetto al suddetto limite di 3.615,2 euro) e il totale dei contributi versati, come risultanti dalla certificazione unica (cfr. CU 2024, punto 442). - importo dei contributi versati = 5.000 euro - spese mediche sostenute = 10.000 euro - spese rimborsate = 8.000 euro - Spese ammesse in detrazione = 4.216 euro a) importo non rimborsato dalla cassa sanitaria = 2.000 euro (10.000 - 8.000) b) quota detraibile spese rimborsate = 2.216 euro (1.384/5.000 = 27,70 %; 27,70% x 8.000 = 2.216) c) totale spese ammesse in detrazione = 4.216 euro.