Le commissioni addebitate per la gestione dei flussi di incasso-pagamento effettuati attraverso la piattaforma PayPal devono essere inviate al Sistema d’Interscambio, in quanto, trattandosi di operazioni transfrontaliere, ad esse devono essere applicati gli adempimenti previsti dall’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972. PayPal è un istituto di credito con sede in Lussemburgo e sempre più imprese utilizzano la sua piattaforma digitale per effettuare operazioni di incasso o pagamento on-line. La piattaforma PayPal risulta essere quindi uno strumento molto utilizzato, soprattutto per le attività legate all’e-commerce perché, appoggiandosi ad infrastrutture già esistenti di conti correnti e di carte di credito, permette una gestione più semplice e più veloce dei flussi di incasso-pagamento rispetto ai sistemi tradizionali. Alle imprese che utilizzano la piattaforma PayPal, per regolare le loro transazioni economiche, vengono poi addebitate le commissioni relative ai servizi bancari e finanziari offerti. Ai fini IVA, tali commissioni sono da considerarsi a tutti gli effetti degli oneri bancari e, come stabilito dall’art. 10, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972, costituiscono operazioni esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. L’art. 22, comma 1, n. 6 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che per le operazioni esenti IVA non vi sia obbligo di fatturazione e quindi neppure per l’applicazione delle commissioni PayPal dovrebbe essere emessa fattura, tuttavia, però, trattandosi di un’operazione estera, in quanto PayPal è un istituto finanziario comunitario, dovrebbero essere assolti gli adempimenti previsti dall’art. 17, comma 2 del D.P.R. n 633/1972, in tema di operazioni transfrontaliere. Sul punto è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 91 dell’11 marzo 2020 ad un’istanza di interpello presentata da una società che chiedeva chiarimenti sul corretto trattamento contabile delle commissioni bancarie applicate sulle sue transazioni elettroniche per l’utilizzo di una piattaforma gestita da un istituto finanziario con sede nel Regno Unito. L’Agenzia, nel suo parere, aveva illustrato che ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015, tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato dovrebbero trasmettere telematicamente all’Agenzia stessa i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro). La trasmissione telematica dovrebbe inoltre avvenire trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Le uniche eccezioni sarebbero previste solo per: le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale; le operazioni per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche e quindi i loro dati sono già stati comunicati all’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema d’Interscambio (SDI). La stessa Agenzia, nella Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, aveva precisato che dovrebbero essere tenuti all’invio dell’esterometro tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, obbligati alla fatturazione elettronica tramite SDI e che tale adempimento non riguarderebbe solo le operazioni effettuate rilevanti ai fini IVA, ma riguarderebbe tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Dalle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate si evince, quindi, che anche per le commissioni PayPal, pur essendo servizi finanziari esenti IVA art. 10, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972, è previsto l’obbligo di comunicazione telematica stabilito per le operazioni transfrontaliere, in quanto trattasi di operazioni effettuate da un soggetto estero. Ne consegue che l’imprenditore o l’esercente arti o professioni residente o stabilito nel territorio dello Stato, se utilizza la piattaforma di PayPal per la gestione dei suoi incassi, per le commissioni che PayPal gli addebita, dovrà emettere un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 e trasmetterla poi al SDI. L’autofattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento di addebito delle commissioni PayPal e dovrà utilizzare sul campo “Tipo documento” la causale “TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero”. All’interno della sezione “Dati generali” dovrà essere indicata la data di ricezione del documento comprovante l’addebito delle commissioni PayPal, mentre come “Natura operazione” dovrà essere indicata la causale “N4 – Operazioni esenti IVA”. Ai fini contabili, l’operazione, anche se non comporta alcun versamento dell’IVA, dovrà essere rilevata sia nel Registro IVA Acquisti che nel Registro IVA Vendite, come disposto dagli art. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972. Per le commissioni PayPal non sussiste invece l’obbligo di comunicazione all’interno degli elenchi riepilogativi previsti dall’art. 50, comma 6 del D.L. n. 331/1993 (i c.d. Modelli Intrastat).