Con la risposta n. 96 del 23 aprile 2024 in tema di regime PEX l’Agenzia delle Entrate ricorda che l'art. 87 TUIR, che disciplina il regime della c.d. partecipation exemption, prevede che, per i soggetti IRES, le plusvalenze su partecipazioni non concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nella misura del 95%, laddove le partecipazioni oggetto di cessione soddisfino i seguenti requisiti, ovvero siano: - possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello in cui si è perfezionato l'accordo; - iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del periodo di possesso; - relative a una società residente in un Paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata; - relative a una società che esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 TUIR. La circolare n. 7/E del 2013 ha precisato che il regime PEX persegue la finalità di eliminare la doppia tassazione economica dei dividendi e di assicurare la simmetria di trattamento fiscale tra plusvalenze e minusvalenze realizzate in occasione del trasferimento delle partecipazioni in linea con quanto previsto in ambito europeo. L'art. 87, comma 1, lettera d), TUIR prevede tra i requisiti per l'applicazione del regime della participation exemption quello della “commercialità”. Dunque, in linea generale, l'esercizio di un'attività d'impresa (commerciale), a cui è subordinato il regime di parziale esenzione, è individuato sulla base dei criteri di cui all'art. 55 TUIR, con la conseguenza che le disposizioni recate dall'art. 87 devono intendersi riferite alle attività che danno luogo a reddito di impresa. Inoltre, tale requisito, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 del citato art. 87, deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. Il comma 5 dell'art. 87 TUIR stabilisce, poi, che per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante. La disposizione in esame si riferisce, in particolare, alle cessioni di partecipazioni nelle holding, intendendo per tali le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni. In presenza di una holding, pertanto, sarà necessario superare lo schermo societario (della holding) e verificare i requisiti di cui all'art. 87, comma 1, lettere c) e d), del TUIR direttamente in capo alle società partecipate dalla holding stessa. In applicazione della regola contenuta nel comma 5 del citato art. 87, dunque, la sussistenza del requisito della commercialità in relazione alle società in esame deve, pertanto, essere accertata avendo riguardo anche alle società dalle stesse partecipate.