Nuovi titolari effettivi o i vecchi “riesumati”? La domanda, provocatoria, la poniamo dopo l’esito della causa in merito intentata (e risolta?) sul Registro italiano. Ma andiamo con ordine. La normativa antiriciclaggio e l’individuazione del titolare effettivo Nell’ambito della normativa antiriciclaggio, l’individuazione del titolare effettivo deve assolvere alla prioritaria esigenza di evitare l’occultamento dell’identità del soggetto che compie un’operazione tramite il ricorso a strutture societarie opache. A tal fine, l’art. 1, comma 2, lettera pp), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. decreto Antiriciclaggio) individua quale titolare effettivo “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”. Risalire al soggetto cui imputare una determinata operazione economica è attività non di poco conto; dunque, occorre effettuare un controllo a ritroso che aggiri la titolarità formale dell’operazione stessa. Questo consente di rintracciare la persona fisica realmente portatrice dell’interesse economico all’operatività con intermediari finanziari o professionisti. A tal proposito, l’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007 ha recepito il Capo III della IV direttiva Antiriciclaggio, la quale ha introdotto l’obbligo per lo Stato membro di modificare l’impianto normativo, affinché le società e le altre entità giuridiche forniscano e conservino informazioni relative alla proprietà effettiva in registri centrali. In merito, è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea, in data 22 novembre 2022, sulle cause riunite C-37/20 e C-601/20: in riferimento alla V Direttiva Antiriciclaggio, è stata dichiarata invalida la disposizione ai sensi della quale le informazioni sulla titolarità effettiva delle società costituite nel territorio degli Stati membri non siano accessibili, in ogni caso, al pubblico. In particolare, la previsione è stata ritenuta non proporzionata e non necessaria. Registro dei titolari effettivi e attestazione dell’operatività del sistema In Italia, il Registro dei titolari effettivi è stato istituito con D.M. MEF 11 marzo 2022, n. 55, in vigore dal 9 giugno 2022. La prima sezione è dedicata all’iscrizione della titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private; la seconda, c.d. speciale, è destinata all’iscrizione dei trust e degli istituti giuridici affini. Peraltro, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con decreto del 29 settembre 2023, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva” - pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023 (c.d. Decreto MIMIT) - ha attestato l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Chi è obbligato a comunicare il titolare effettivo In merito a quanto disposto dal D.M. n. 55/2022, l’art. 1, comma 2, lettera f), specifica quali imprese dotate di personalità giuridica sono obbligate a comunicare la propria titolarità effettiva, ovvero le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni e le società cooperative. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera r), sono obbligati, inoltre, i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, residenti o meno in Italia. Tale vincolo non riguarda, invece, le società di persone, le imprese individuali e le associazioni non riconosciute. In particolare, il decreto puntualizza i dati e le informazioni da comunicare, nonché i criteri da utilizzare per individuare il titolare effettivo in relazione ad ogni soggetto obbligato. Invero, l’art. 3, comma 6, ultimo periodo, del medesimo Decreto, prevede che le comunicazioni di dati e di informazioni siano effettuate entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento che attesta l’operatività del sistema. Il ricorso per la sospensione dell’adempimento A tal proposito, l’11 dicembre sarebbe stata la data ultima per effettuare la comunicazione di trasmissione dei dati relativi al titolare effettivo nel 2023 (inizialmente prevista l’8 dello stesso mese ma scalata in considerazione della festività). Tuttavia, diverse associazioni fiduciarie hanno presentato ricorso per l’annullamento (esercitando l’azione di annullamento prevista all’art. 29 del codice del processo amministrativo), previa sospensione dell’efficacia, del decreto MIMIT. Nello specifico, le associazioni ricorrenti hanno avanzato diverse richieste e proposte di proroga del termine, motivate da incertezze legate a figure professionali specifiche, ragioni tecnico-operative, indicazioni ritenute insufficienti a regolare compiutamente la casistica riscontrabile nella prassi e conseguenze derivanti da scelte interpretative non uniformi. Sul punto, si è espressa la Sezione Quarta del Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) che, sulla base di quanto rilevato, ha inizialmente deciso per l’accoglimento dell’istanza cautelare con ordinanza n. 8083/2023 e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia del decreto (sospensione che ha interessato tutti i soggetti con obbligo di effettuare la comunicazione) e fissato le udienze pubbliche per la trattazione di merito dei ricorsi. Le sentenze del TAR Lazio Ciononostante, in definitiva il TAR, con sei sentenze gemelle - n. 6837, n. 6839, n. 6840, n. 6841, n. 6844 e n. 6845 - depositate in data 7 aprile 2024, ha respinto tutti i motivi dei ricorsi, sciogliendo la riserva sul Registro, ritenendo privi di fondamento i motivi dei ricorrenti. Soprattutto, la forma era stata sbagliata, perché per una sezione era stato interdetto l’avvio del (pur contestato e migliorabile) Registro intero. Dunque, con le sei decisioni, è tornato in vigore il decreto citato e, con esso, le sanzioni pecuniarie in capo a quei soggetti (circa 600.000) che non risultavano iscritti alla Camera di commercio all’11 dicembre 2023. Giova ricordare che l’omessa comunicazione delle informazioni dovute circa il titolare effettivo al Registro delle imprese è punita con sanzione amministrativa di importo variabile da 103 a 1.032 euro, così come previsto dall’art. 2630 c.c., riducibile qualora la comunicazione avvenga nei 30 giorni che seguono la scadenza dei termini. Proseguendo, in tema di antiriciclaggio, i soggetti obbligati agli adempimenti devono, in maniera tempestiva, segnalare alle Camere di Commercio competenti le difformità riscontrate - con autodichiarazione redatta ex articoli 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - tra dati e informazioni circa la titolarità effettiva risultanti dalla consultazione del Registro delle imprese, nonché quelle che vengono acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, così come previsto dall’art. 6, comma 5, D.M. n. 55/2022. Lo stesso comma prevede che le segnalazioni siano consultabili dalle Autorità competenti, tutelando, in ogni caso, il diritto alla privacy e alla riservatezza dei soggetti obbligati che hanno provveduto ad effettuare la segnalazione. Da ultimo, ogni qualvolta si verifichi una variazione della titolarità effettiva, dovuta a qualsiasi causa, è necessario inviare un nuovo modello digitale TE - i cui dati e informazioni oggetto di comunicazione sono indicati dall’art. 4 del decreto - all’ufficio del registro delle imprese competente, entro 30 giorni dall’atto o dall’evento che ha provocato il cambiamento. In ogni caso, la comunicazione deve essere confermata annualmente, entro dodici mesi dall’ultima effettuata, sia essa di variazione o di conferma. L’utilità del Registro non può ancora apprezzarsi. I dubbi sono tanti, dalla sua alimentazione alla sua operatività in concreto. Cosa accade se un dato è sbagliato? Cosa invece se è difforme da quello di cui è in possesso colui che interroga la banca dati?