Alle porte una nuova scadenza per la rottamazione quater: i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, difatti, devono segnare in agenda al 31 maggio 2024 il pagamento della quarta rata. I “ritardatari”, invece, avranno (come di consueto) ulteriori cinque giorni di tolleranza, senza incorrere in sanzioni o perdere i benefici della definizione agevolata, e potranno effettuare il pagamento entro mercoledì 5 giugno 2024. La scadenza è da tenere in evidenza, visto che i termini e le scadenze connesse l’istituto della definizione agevolata, introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), sono stati oggetto di diversi cambiamenti nel 2024. Il calendario fiscale del contribuente che ha deciso di far “pace” con il fisco, difatti, è stato aggiornato nuovamente per effetto della proroga (disposta dal D.L. n. 215/2023 - decreto Milleproroghe) che ha rinviato il pagamento delle prime rate al nuovo termine del 15 marzo 2024 (ovvero del 20 marzo con i cinque giorni di tolleranza) sia a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023 che di tutti gli altri contribuenti. Adesso, nuovamente i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater sono chiamati alla cassa. Il prossimo pagamento riguarda la quarta rata e la scadenza è fissata il 31 maggio 2024; le restanti rate del 2024, invece, andranno saldate entro il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze indicate nel proprio piano. La proroga della rottamazione quater La scadenza riguarda il versamento dell’ammontare dovuto dai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. L’istituto consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Il contribuente che ha presentato istanza per accedere alla rottamazione quater doveva effettuare il pagamento dell’ammontare complessivo delle somme - in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero a rate in 5 anni - secondo le scadenze scelte e indicate in fase di presentazione della domanda di adesione. Nel caso di rateazione il numero massimo rate è 18: - le prime due rate, pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023; - le restanti rate, di pari importo, sono ripartite nei successivi 4 anni e devono essere pagate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Rispetto a tale previsione iniziale, il calendario della rottamazione quater è cambiato e il versamento dell’ammontare “dovuto” è stato oggetto di proroga e, dunque, la scadenza delle rate in pagamento aggiornata in relazione ai provvedimenti del legislatore. Più precisamente, come ricorda l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, i termini e le scadenze della rottamazione quater hanno subito un posticipo al 18 dicembre 2023 dalla legge n. 191/2023, di conversione del decreto Anticipi, e successivamente una proroga di ben ulteriori 3 mesi. Dapprima, grazie alla proroga per le prime due rate disposta a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023 dal decreto Alluvione (D.L. n. 61/2023) riservate a favore dei soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa in Emilia-Romagna, Toscana e Marche o, più specificatamente, nei territori indicati dall’allegato n. 1 del decreto. Proroga (legge n. 100/2023) Scadenza originaria Rata 15 marzo 2024 (ovvero 20 marzo 2024 con 5 giorni di tolleranza) 31 gennaio 2024 Prima rata 28 febbraio 2024 Seconda rata Successivamente, per effetto della disposizione contenute nella legge di conversione del decreto Milleproroghe (legge n. 18/2024) è stato disposto anche il differimento al 15 marzo 2024 delle prime rate della rottamazione quater per tutti i contribuenti e, grazie ai 5 giorni di tolleranza, anche il versamento effettuato entro il 20 marzo 2024 è considerato come tempestivo. Proroga (legge n. 18/2024) Scadenza originaria Rata 15 marzo 2024 (ovvero 20 marzo 2024 con i 5 giorni di tolleranza) 31 ottobre 2023 Prima o unica rata 30 novembre 2023 Seconda rata 28 febbraio 2024 Terza rata Nel calendario della definizione agevolata il prossimo appuntamento è quello relativo al pagamento della quarta rata, la cui scadenza è prevista entro il 31 maggio 2024 per non perdere i benefici accordati dal Fisco; per effetto dei cinque giorni di tolleranza, la norma considera il pagamento tempestivo se effettuato entro mercoledì 5 giugno 2024. Il versamento delle restanti rate del 2024 dovrà essere effettuato alle scadenze del 31 luglio e del 30 novembre, ovvero secondo le scadenze indicate nella “Comunicazione delle somme dovute” ricevuta dal contribuente. Questo è lo schema definito delle scadenze delle rate previste per l’annualità 2024. Rata 2024 Scadenza Maggior termine Rata 1, 2 e 3 15 marzo 2024 20 marzo 2024 Rata 4 31 maggio 2024 5 giugno 2024 Rata 5 31 luglio 2024 5 agosto 2024 Rata 6 30 novembre 2024 5 dicembre 2024 Come pagare le rate della rottamazione quater Per il pagamento delle rate della rottamazione quater il contribuente deve utilizzare i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”; inoltre, può utilizzare: - il servizio "Paga on-line" dal sito dell’agenzia-entrate-riscossione e dall’APP EquiClick; - i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. Si ricorda che quanti intendono pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle/avvisi potranno utilizzare il servizio “ContiTu” reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Inoltre, il contribuente che necessita di una copia della “Comunicazione delle somme dovute”, con il riepilogo del piano e dei moduli di pagamento, potrà sempre farne richiesta dall’area riservata. Attenzione In caso di pagamento non effettuato, ovvero eseguito oltre il termine ultimo o per un ammontare inferiore rispetto all’importo dovuto, vengono meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato dall’Amministrazione finanziaria a titolo di acconto sul debito residuo.