Arrivano le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dal decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023) e dal decreto Agevolazioni fiscali (D.L. n. 39/2024), riguardanti il ravvedimento speciale. La circolare n. 11/E del 15 maggio 2024 dell’Agenzia delle Entrate esamina, infatti, le novità introdotte con riguardo a: - estensione del ravvedimento speciale per l’anno d’imposta 2022; - riapertura dei termini per gli anni d’imposta 2021 e precedenti. Cos’è il ravvedimento speciale Il ravvedimento speciale rappresenta una forma di ravvedimento operoso, per l’appunto c.d. speciale, che - in parziale deroga alla disciplina ordinaria - consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni, diverse da quelle la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali, con il pagamento di una sanzione pari a 1/18 del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, in un’unica soluzione, ovvero in forma rateale. È possibile regolarizzare tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997), in relazione, secondo la nuova normativa, ai periodi d’imposta 2022 e precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata. Inoltre, è possibile regolarizzare le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni, anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione degli obblighi di monitoraggio. Nello specifico, non è possibile sanare: - le irregolarità emerse dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, nonché le violazioni di natura formale, regolarizzabili diversamene; - le irregolarità relative agli obblighi di monitoraggio degli investimenti detenuti all’estero. Il contesto normativo Il decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, ha previsto l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il documento di prassi, inoltre fornisce interessanti chiarimenti sulle disposizioni recate dall’art. 7, comma 7, del D.L. n. 39 del 2024, che stabiliscono la riapertura dei termini per coloro che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023 Ravvedimento speciale anche per il 2022 Il ravvedimento speciale è stato introdotto dall’art. 1, commi da 174 a 1783 , della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) e riguardava le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti. Con l’art. 3, comma 12-undecies, D.L. n. 215 del 2023 (decreto Milleproroghe) è stata estesa l’applicabilità dell’istituto alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate con specifico riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. La ratio normativa è da ricercare nell’obiettivo di stimolare il meccanismo del ravvedimento, in chiave di miglioramento della spontanea compliance rispetto alle imposte autoliquidate dai contribuenti relativamente all’anno d’imposta 2022. Per effetto dell’art. 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe, l’estensione del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 è ammessa, al ricorrere delle condizioni normativamente previste, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata. L’adesione al ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento, entro il 31 maggio 2024, dell’intero importo dovuto, ovvero della prima rata, oltreché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni che si intendono sanare. Ravvedimento speciale per il 2022: esclusioni e pagamento rateale Il contribuente non può avvalersi del ravvedimento speciale per regolarizzare quelle violazioni che, alla data di versamento dell’intero importo o della prima rata, siano già state contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni. Sul punto, il documento di prassi ricorda come la consegna di un PVC non è, invece, ostativa alla procedura agevolativa in questione. È consentito anche il pagamento rateale. In tal caso sulle tre rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’art. 1, comma 175, della legge di Bilancio 2023, fermo restando quanto previsto, dalla norma, si applicano gli interessi, con decorrenza dal 1° giugno 2024. Le rate devono essere versate entro il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2024. Ravvedimento speciale per gli anni d’imposta 2021 e precedenti: riapertura dei termini Nell’ambito del ravvedimento speciale, importanti novità sono state introdotte anche con il decreto Agevolazioni fiscali. In particolare. l’art. 7, comma 712, del D.L. n. 39 del 2024 ha previsto per i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale prevista dalla legge di Bilancio 2023, la riapertura dei termini per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni, purché validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste. Come chiarito dal documento di prassi, questi ultimi possono fruire della riapertura dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale qualora: - non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, non avendo posto in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini del relativo perfezionamento; - abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, diverse da quelle in precedenza regolarizzate, con riferimento alla medesima annualità, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un PVC consegnato dopo il 30 settembre 2023; - abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un PVC consegnato dopo il 30 settembre 2023; - abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate(riferibili ad annualità diverse da quelle già interessate dalla precedente regolarizzazione o alle medesime annualità), anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un PVC consegnato dopo il 30 settembre 2023. Anche in tal caso, il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024. In alternativa, è possibile effettuare il pagamento, entro il medesimo termine del 31 maggio, di un importo pari a cinque delle otto rate previste. Le residue tre rate, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, sono dovute entro i termini del 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024. Come calcolare l’importo da versare L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che in caso di versamento in unica soluzione, sono dovuti: - l’importo del tributo; - l’ammontare complessivo degli interessi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento; - l’importo della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale (1/18). In caso di versamento rateale sono dovuti: alla data del primo versamento: - un importo pari a 5/8 del tributo; - un ammontare pari a 5/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento; - un importo pari a 5/8 della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale; alla data del versamento di ciascuna delle tre rate successive: - un importo pari a 1/8 del tributo; - un ammontare pari a 1/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del primo versamento; - un importo pari a 1/8 della sanzione da ravvedimento speciale; - l’ammontare degli interessi da rateazione (nella misura del 2% annuo), calcolati, sull’importo di ciascuna rata, dal 1° giugno 2024 alla data del versamento di ciascuna rata.