L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 14 del 20 maggio 2024 riguardante l’accertamento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e), del codice doganale unionale da parte di esperti. L’art. 29 del Reg. (UE) 2447/2015 (RE) al punto 3 dispone che al fine di accertare se i criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e) 1 , del codice sono soddisfatti, le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente, a condizione che l’esperto che ha redatto le conclusioni non sia collegato al richiedente ai sensi dell’articolo 127 del presente regolamento. La Legge 22 dicembre 1960, n.1612 riconosce giuridicamente l’attività professionale dello spedizioniere doganale e ne istituisce, l’albo professionale. Agli spedizionieri doganali, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, corre, inoltre, l’obbligo di un continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali. Tali figure professionali, se iscritti all’albo da almeno tre anni ed in possesso di alcuni particolari requisiti previsti dalle disposizioni legislative, possono costituire i Centri di Assistenza Doganale (C.A.D.). Esiste, anche in questo caso, un albo professionale; l’iscrizione è il presupposto che condiziona l’avvio delle attività dei CAD. Le categorie in parola in quanto interlocutori specializzati nell’espletamento delle formalità doganali - che rappresentano un momento fondamentale nella supply chain internazionale e richiedono, soprattutto nell’attuale contesto del commerciale globale, una crescente professionalità – ricoprono un ruolo strategico per le imprese e altamente rilevante per l’Agenzia con cui instaurano un rapporto di “cooperative compliance” volto ad una costante, attiva e trasparente collaborazione. Ai sensi dell’art.1 della sopra citata Legge n.1612/1960, gli spedizionieri doganali accreditati sono, di fatto, riconosciuti quali esperti nelle materie fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale e negli adempimenti ad esse connesse. Pertanto, nell’ottica della semplificazione amministrativa, dell’interesse a ridurre i tempi di audit e di velocizzazione del processo decisionale di rilascio e/o mantenimento delle autorizzazioni doganali, con il nuovo documento di prassi sono state fornite le istruzioni per l’acquisizione delle valutazioni di esperti professionali. In particolare, ritenuto che la categoria professionale degli spedizionieri doganali, in virtù dell’esperienza nell’elaborazione e nel trattamento della documentazione doganale e nello svolgimento delle attività relative alle spedizioni internazionali, abbia la competenza e la professionalità necessarie per effettuare le valutazioni necessarie a rilasciare le “conclusioni” l’Agenzia, nell’ambito dell’attività di Audit volte alla verifica delle condizioni e dei requisiti necessari in relazione al tipo di autorizzazione/semplificazione doganale richiesta, potrà tenere in considerazione le valutazioni fornite dagli spedizionieri doganali e dai Centri di Assistenza Doganale nonché altre categorie di professionisti, ognuna esclusivamente nel proprio ambito di competenza. Pur tenendo conto degli elementi forniti dagli spedizionieri doganali, o da altri professionisti, in qualità di esperti, la valutazione finale e la consequenziale adozione delle decisioni inerenti al rispetto dei requisiti di cui all’art.39, lett. b), c) ed e) del CDU, rientra nell’ambito di competenza esclusiva dell’Agenzia.