GIURISPRUDENZA

Fondi bonifica, la Cassazione dice no alla deduzione

Gli accantonamenti per la futura chiusura dei termovalorizzatori non sono deducibili, anche con obbligo di bonifica e perizia tecnica. Ecco perché

Accantonare somme per affrontare futuri interventi di bonifica ambientale non significa poterle automaticamente dedurre dalle imposte. Anche quando l'obbligo di ripristino è previsto da un'autorizzazione regionale e gli importi sono stati quantificati attraverso una perizia tecnica, la deduzione fiscale può essere negata. È quanto emerge dall'ordinanza n. 26382 del 7 ottobre 2026, con cui la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, chiarendo i limiti alla deducibilità degli accantonamenti destinati a coprire i costi di chiusura e recupero ambientale di un termovalorizzatore.

La pronuncia affronta una questione particolarmente importante per le imprese: un costo futuro, anche se previsto da un obbligo amministrativo, non può essere dedotto semplicemente perché è stato contabilizzato in bilancio.

Contenuto riservato. Abbonati adesso e scopri tutti i vantaggi

Approfondimenti correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *