
La condotta abusiva delle parti preclude l’accordo di ristrutturazione
Non può omologarsi un piano irrisorio e sostanzialmente simbolico concluso con gli altri creditori per cui il proponente utilizza l’istituto per ottenere una “transazione fiscale forzosa”
Nell’ambito di una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, la Suprema corte ha escluso la violazione e/o falsa applicazione di legge da parte del giudice di merito che ha motivato la mancata omologazione forzosa della proposta, ritenendo che l’accordo irrisorio e sostanzialmente simbolico concluso con gli altri creditori fosse espressione di una condotta abusiva finalizzata non a una ristrutturazione dei debiti concorsuali, ma a una mera definizione falcidiata del solo debito fiscale (ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026).