Concordato in continuità bocciato: senza azienda niente omologa
Il Tribunale di Roma nega l’omologa: se manca una vera attività d’impresa il concordato non può essere qualificato in continuità

Non basta avere una società, un oggetto sociale e un bene da cedere per poter parlare di concordato preventivo in continuità aziendale.
Se dietro la società non esiste, in concreto, una vera azienda in attività, il concordato non può essere costruito come operazione in continuità soltanto per beneficiare della relativa disciplina.
È questo il principio che emerge dalla sentenza n. 677 del 25 giugno 2026 del Tribunale di Roma, che ha respinto la richiesta di omologazione di un concordato preventivo presentato da una società formalmente operante nel settore immobiliare.
Il punto decisivo? La società risultava sostanzialmente proprietaria di un terreno inedificabile, senza dipendenti, senza una reale organizzazione produttiva e senza elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza di un'azienda effettivamente operativa.



