Registro: base imponibile concordato fallimentare solo l’attivo
L'accollo delle passività da parte del terzo assuntore è un effetto legale non tassabile separatamente

Con la risoluzione n. 13 del 19 febbraio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore (disciplinato dall'articolo 124 e seguenti della Legge Fallimentare, R.D. n. 267/1942, e applicabile anche alla liquidazione giudiziale del Codice della crisi d'impresa e dell'insolevenza) l'imposta proporzionale di registro deve essere applicata esclusivamente sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti (attivo).