Composizione crisi d’impresa: rilevante la condotta contabile pregressa

Recepita integralmente la linea difensiva dell’Amministrazione finanziaria che non ha ritenuto credibile il debitore, il quale per autofinanziarsi non ha effettuato per anni i versamenti dovuti all’Erario

Le misure protettive, previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (ex articoli 18 e 19, Dlgs n. 14/2019 - Ccii) devono essere revocate, in ragione della condotta pregressa della società in crisi la quale – nel decennio precedente alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente – si è costantemente “autofinanziata” non versando l’Iva e le ritenute dovute all’Erario.

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