
L’atto enunciato dentro un altro va al vaglio dell’imposta di registro
C’è tassabilità in presenza dei suoi elementi necessari e quando le parti sostanziali sono le stesse, anche se si aggiungono altri soggetti che, pur non intervenendo in atto, ne subiscono gli effetti
Ai fini della tassabilità delle disposizioni enunciate in un atto presentato alla registrazione, il requisito dell’identità delle parti di cui all’articolo 22 del Testo unico sull’imposta di registro (Tur), Dpr n. 131/1986, sussiste anche se nell’atto enunciato sono presenti ulteriori parti rispetto a quelle presenti nell’atto enunciante.