Dichiarazione di intenti omessa: è violazione sostanziale

Gli interventi normativi hanno soltanto modificato il soggetto responsabile, quindi, la sanzione è applicabile a chi doveva provvedere all’invio al momento della commissione del fatto

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 25146 del 13 settembre 2025, ha statuito che in caso di omesso invio, entro i termini di legge, della dichiarazione di intenti per un'operazione non assoggettata a Iva ex articolo 8 del Dpr n. 633/1972, si è verificata nel tempo una sovrapposizione di norme che, dopo il Dlgs n. 175/2014, ha previsto in capo all'esportatore abituale (e non più al cedente) l'obbligo di trasmissione delle dichiarazioni di intenti. Il giudizio verte quindi sulla violazione ex articolo 7, comma 4-bis, Dlgs n. 471/1997.

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