Per poter operare con soggetti UE dal 1° gennaio 2020 è necessaria la preventiva iscrizione al VIES. In assenza, un operatore economico nazionale potrà effettuare solo transazioni domestiche. È quanto emerge dal 7° Considerando della direttiva UE del 4 dicembre 2018, n. 2018/1910/UE, che (forse?) inaspettatamente - contravvenendo sia al costante orientamento dei giudici unionali sia al recente (nonché foriero dei consensi degli operatori del settore) chiarimento espresso dall’Agenzia delle Entrate - stabilisce che l’iscrizione al VIES è condizione indispensabile per poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA nell’ambito delle transazioni con operatori UE. Iscrizione al VIES: natura formale o sostanziale? Le disposizioni nazionali (art. 35, D.P.R. 633/1972) prevedono che il soggetto passivo che intende effettuare operazioni intracomunitarie deve manifestare tale volontà all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’adozione di una specifica procedura finalizzata all’iscrizione nella banca dati VIES. Tale iscrizione in concreto si traduce nell’attribuzione di un numero identificativo IVA. Con riferimento alla natura di tale iscrizione (formale o sostanziale) - l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 39/E/2011 - ha chiarito che essa rappresenta “il presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi IVA e, dunque, per qualificare correttamente le cessioni o prestazioni come effettuate o ricevute da contribuente italiano avente lo status di soggetto passivo IVA ai fini degli scambi intracomunitari”. Tale posizione è stata corroborata nella successiva risoluzione n. 42/E del 2012, ove si legge che il soggetto munito di partita IVA, ma privo di regolare iscrizione al VIES, è equiparato a un consumatore privato e pertanto gli è preclusa la possibilità di chiedere il rimborso dell’IVA pagata, ai sensi dell’art. 38-bis1, D.P.R. n. 633/1972. In altri termini, alla luce di questi chiarimenti, solo a seguito dell’iscrizione al VIES un operatore economico italiano può operare con soggetti UE. Sia la norma che la prassi nazionale non trovano conforto nell’orientamento costante espresso della Corte di Giustizia UE, la quale da ultimo con la sentenza del 9 febbraio 2017, C-21/16, caso Euro Tyre, ha statuito che l’scrizione al sistema VIES dell’operatore economico, in assenza di comportamenti fraudolenti, non costituisce una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità IVA. Pertanto, la mancata iscrizione al VIES, non incidendo sulla qualificazione dell’operazione intracomunitaria, rappresenta soltanto una violazione formale. Qualora infatti vengano soddisfatte le condizioni sostanziali previste affinché un’operazione possa qualificarsi come comunitaria, ai sensi dell’art. 138 della Direttiva IVA, ossia: - la soggettività passiva degli operatori tra i quali interviene la transazione; - il trasferimento materiale del bene da uno Stato membro ad un altro; - il trasferimento della proprietà o altro diritto reale di godimento sul bene oggetto della transazione; la negazione del regime di non imponibilità IVA si tradurrebbe di fatto nella lesione del principio della certezza del diritto e di quello della proporzionalità sanciti dall’art. 131 della direttiva n. 2006/112/CE. In linea con la Corte di Giustizia UE anche l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti che - con la Norma di comportamento n. 204 del settembre 2018 - ha ribadito come la disciplina IVA non preveda il possesso del numero di identificazione IVA come elemento costitutivo della soggettività passiva relativamente alle operazioni intracomunitarie. Con un repentino, quanto mai inaspettato cambio di rotta, l’Agenzia delle Entrate, il 23 gennaio 2019 ha cambiato orientamento, decidendo di fare propria la posizione della Corte UE, e sostenendo quindi che l’iscrizione al VIES da parte di un operatore economico non costituisce una condizione sostanziale per l’applicazione del regime IVA proprio delle operazioni intracomunitarie potendo beneficiare dello stesso, anche in assenza della medesima. Tuttavia, il chiarimento ha avuto vita breve, in quanto, dal 1° gennaio 2020 l’iscrizione al VIES ritorna ad essere elemento sostanziale delle operazioni intra-UE. Cosa fare? Gli operatori economici nazionali che operano e/o che intendono operare con l’estero devono procedere: - alla verifica della loro iscrizione nella banca dati VIES; laddove non risulti sussistente è necessario iscriversi (per completezza, si ricorda che l’iscrizione al VIES ha effetto immediato dalla data presentazione della domanda); - alla verifica che gli operatori economici con i quali operano dispongano dell’iscrizione al VIES. L’assenza di tali iscrizioni non permette, infatti, di qualificare le operazioni poste in essere con soggetti comunitari come “cessioni intracomunitarie” e quindi determina l’impossibilità di emettere fatture in regime di non imponibilità IVA. Allo stesso modo neanche gli acquisti effettuati possono qualificarsi come “intracomunitari” e pertanto non solo non è possibile integrare le fatture ricevute col meccanismo del reverse charge, ma neanche recuperare l’imposta pagata.