La simbolica data del 1° maggio è stata scelta per annunciare diverse misure che, complice anche la stampa non specializzata, portano confusione nel complesso settore della gestione amministrativa delle risorse umane. Con ancora in discussione un disegno di legge Lavoro, vengono a distanza di un anno annunciate diverse misure in ambito lavoro. Inoltre, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del decreto PNRR (D.L. n. 19/2024, convertito in Legge n. 56/2024), sono operative importanti modifiche nel settore della regolarità delle imprese. E’ necessario quindi fare ordine, e comprendere quanto possa considerarsi applicabile, come la legge di conversione del decreto PNRR pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quanto faccia parte di discussione politica, e quanto seppure approvato (in via preliminare o definitiva) attenda ancora la formalizzazione che potrebbe, in ogni caso, portare importanti modifiche. Tra le misure approvate, ma che ancora non hanno ricevuto l’ufficiale pubblicazione, vi è il decreto Coesione che dovrebbe reintrodurre alcune misure agevolative per le assunzioni ma anche i decreti legislativi attuativi della Riforma Fiscale. Revisione del regime impositivo IRPEF e IRES In particolare, proprio in merito a questa ultima misura il Consiglio dei Ministri riunito martedì 30 aprile 2024 a Palazzo Chigi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (Legge n. 111/2023), dovrebbe operare la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES). Tra gli annunci, che hanno preceduto tale misura, vi era un particolare regime fiscale sostitutivo dell’ordinaria imposizione IRPEF per la tredicesima mensilità. L’imposta sostitutiva per la tredicesima mensilità è stata per ora accantonata, prevedendo come modalità per una ottimizzazione dell’imposizione fiscale un’indennità di 100 euro a partire dal gennaio 2025. La previsione riguarda quindi una misura operativa solo dal 2025 ed in attesa dell’annunciata, ma posticipata, introduzione di un particolare regime fiscale per la tredicesima mensilità. Appare interessante osservare come si rinvii l’attuazione della delega di revisione globale con misure transitorie che difficilmente si adattano ad una programmazione, soprattutto in merito alle entrate desiderate dai lavoratori per sopperire all’aumento inflattivo. Indennità 100 euro a gennaio 2025 Con validità dall’anno 2025, nelle more dell'introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l'erogazione di una indennità di 100 euro ai lavoratori con determinate condizioni reddituali. In particolare, nel mese di gennaio 2025, è prevista l’erogazione di un'indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell'anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: - reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; - coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato; - imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d'importo superiore a quello delle detrazioni spettanti. Regole per l’attuazione della misura Posto che, come detto, siamo di fronte ad una misura che attende ancora l’ufficialità e le specifiche, la portata della misura può essere ricondotta ad un bonus emergenziale, riprendendone anche le caratteristiche. L’indennità, secondo le indiscrezioni, non si potrà però considerarsi esente da qualsiasi imposizione fiscale e previdenziale seppure debba andare ad operare proprio in diminuzione del cuneo fiscale. Appare, invece, ancora da chiarire la definizione di reddito complessivo da verificare, che dovrebbe rifarsi al solo lavoratore ma con riferimento a tutti i rapporti intercorsi nell’anno precedente. Proprio su tale aspetto sarà necessaria la comprensione della verifica di tale elemento, da ricondursi probabilmente ad una autocertificazione da parte del dipendente che potrà però operare, nel mese di gennaio, su documenti non ufficiali di definizione del reddito. Tale aspetto potrebbe, e forse si può ritenere opportuno, comprendere una modalità di conguaglio nel corso dell’anno. Nell’attesa della versione definitiva della misura, e delle modalità attuative della stessa, rimane la necessità di comprendere la visione complessiva dell’attuazione della delega fiscale.