La scissione mediante scorporo nasce dalla direttiva UE n. 2019/2021, che peraltro modifica una direttiva non molto precedente (direttiva UE n. 2017/1132) per disciplinare dal punto di vista societario le operazioni di riorganizzazione aziendale transfrontaliere. Lo stato vigente del diritto societario europeo può essere consultato in eur-lex, testo consolidato (noi diremmo integrato) della direttiva UE n. 2017/1132. Anche se alcune direttive si occupano solo delle deliberazioni assunte in Stati diversi, risulta evidente che l’istituto giuridico deve essere recepito anche nel caso in cui l’operazione sia attuata solo a livello nazionale. Il legislatore delegato (art. 51 del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19) ha provveduto ad adeguare le disposizioni del Codice civile, introducendo un nuovo articolo, art. 2506.1, in rubrica “Scissione mediante scorporo”. Cos’è la scissione mediante scorporo La definizione dell’operazione è abbastanza semplice: questa operazione consiste nell’assegnazione di una parte del suo patrimonio, da parte di una società esistente a una o più società di nuova costituzione, ottenendo in cambio le relative azioni o quote e continuando la propria attività. Quest’ultima condizione non esiste nella scissione ordinaria, in quanto la scissa potrebbe anche estinguersi. Con l’occasione è opportuno rammentare che la scissione è stata introdotta nel nostro ordinamento solo nel 1991, in recepimento della direttiva n. 82/891/CEE. Non devono stupire gli oltre otto anni di tempo tra la direttiva e la norma nazionale, in quanto la scissione non era stata considerata obbligatoria, ma a discrezione dei singoli Stati membri. La scissione è un’operazione versatile: si pensa normalmente a una specie di partenogenesi, che fa nascere due società da una. Ma la fusione può aver luogo in una società esistente, realizzando di fatto una fusione se nella scissa non si lascia nessuna struttura aziendale o partecipativa, ma solo denaro o titoli liquidabili, che portano allo scioglimento di questa società. Per non parlare della possibilità di operare con i soci non solo in modo proporzionale alla partecipazione già posseduta. Le novità dell’attuazione della delega fiscale Abbiamo già riferito del documento di ricerca della Fondazione Nazionale Commercialisti su questa operazione, mentre disponiamo ora del testo relativo alla fiscalità, approvato da Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024. Siamo nell’ambito della normativa sui redditi derivanti da attività economiche, iniziando da quelle agricole e di lavoro autonomo, oltre che di impresa. Sino ad ora la società poteva operare secondo due modalità: conferendo parte dell’attivo ad un’altra impresa od operando una scissione. Pur avendo un analogo contenuto economico, le due operazioni sono del tutto difformi: - il conferimento ha natura realizzativa, salva la possibile sospensione della plusvalenza con l’art. 176 TUIR, ed i valori si trasferiscono al netto degli ammortamenti (cd. “saldi chiusi”); - la scissione non è realizzativa perché si tratta di una operazione sui soggetti, che comporta la successione, parziale e non universale come nella fusione. La grande differenza con il conferimento riguarda l’attribuzione delle nuove quote ai soci e non alla società. Le norme attuali disciplinano ex novo la scissione mediante scorporo, inquadrandosi nell’art. 173 - scissione - e non nell’art. 176 - conferimento. Viene confermata la neutralità: la partecipazione ricevuta ha un valore fiscale pari alla somma algebrica delle attività e passività oggetto del trasferimento, anche se non configurano un’azienda. Senza cioè la condizione dell’art. 176 per il mantenimento dei valori fiscali. Specularmente i beni entrano nella nuova società con i loro valori fiscali presso la scissa, e con la data originaria di acquisto, rilevante per la rateazione della plusvalenza e per la PEX delle partecipazioni trasferite. Correlativamente per la partecipazione ricevuta, il possesso retroagisce a quello dell’azienda o matura in continuità nel caso in cui non sussistano i requisiti temporali. La ripartizione proporzionale del patrimonio netto non deve tener conto dei crediti di imposta e delle imposte a credito, che rimangono nella scissa. La continuità tra i soggetti rileva anche per il mantenimento del regime fiscale delle riserve e per la scomposizione delle riserve di utili e di quelle di capitale A parte una specifica disposizione per lo scorporo di una stabile organizzazione di una società non residente, la norma chiude con due importanti precisazioni: - si ipotizza la possibilità di una scissione mediante scorporo in società esistente, anche se il Codice civile prevede solo il trasferimento a una società di nuova costituzione. Non si capisce questo vincolo civilistico, anche perché la beneficiaria di nuova costituzione potrebbe poi fondersi con un’altra; - si afferma la non elusività di una scissione avente ad oggetto un’azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta. Sappiamo che quest’ultimo regime è di regola ben più favorevole.