Con il provvedimento prot. n. 224381 del 10 maggio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le modalità e i termini di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati sono gli intermediari finanziari, gli altri operatori finanziari e non finanziari. Sono comunicati, limitatamente ai dati e ai documenti conservati ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i dati dei trasferimenti da o verso l’estero, di importo pari o superiore a 5.000 euro, aventi ad oggetto i mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ed eseguiti, anche con movimentazione di conti e anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attività, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Gli elementi informativi da comunicare sono: - la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione, ivi compresi i mezzi di pagamento utilizzati; - l’eventuale rapporto continuativo movimentato e la relativa data di instaurazione, ovvero in caso di operazione fuori conto, l’eventuale presenza di contante reale; - i dati identificativi, compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l’ordine di pagamento; - i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente; - qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle causali di cui all’allegato 5.Tabella Causali Analitiche, i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi. Le causali da utilizzare ai fini della comunicazione sono quelle analiticamente indicate nell’allegato 5.Tabella Causali Analitiche. I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), organizzati in file conformi alle specifiche tecniche. Al fine della trasmissione dei dati deve essere utilizzato il software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. La comunicazione è effettuata annualmente ed è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa. Per quanto concerne le cripto-attività, sono oggetto di comunicazione le operazioni poste in essere a partire dall’anno 2023. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante un esito di elaborazione (ricevuta). La ricevuta riporta le informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione.