Il decreto Milleproroghe ha esteso la possibilità di ricorrere al ravvedimento speciale per regolarizzare anche le violazioni riguardanti il periodo d’imposta 2022. Con il decreto Agevolazioni fiscali sono stati riaperti i termini per poter beneficiare del ravvedimento speciale per gli anni 2021 e precedenti. Il termine per poter usufruire della regolarizzazione agevolata è fissato al 31 maggio 2024. Quanto si può risparmiare aderendo al ravvedimento speciale? Chi Tutti i contribuenti, anche non in possesso di partita IVA (imprese, artisti, professionisti, enti non commerciali, persone fisiche), che abbiano commesso violazioni fiscali riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a periodi d’imposta precedenti, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (IRPEF, IRES; IRAP, IVA, sostituti d’imposta). Per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, si tratta delle annualità dal 2022 e precedenti, per le quali non è ancora intervenuta la decadenza (in linea di massima, l’anno 2018, salve disposizioni speciali come, ad esempio: l’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015, che prevede una riduzione dei termini di decadenza di 2 anni per coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500, secondo le disposizioni di cui all’art. 3, D.M. 4 agosto 2016; l’art. 9-bis, comma 11, D.Lgs. n. 50/2017, che prevede la riduzione dei termini di decadenza di 1 anno per i contribuenti con adeguato livello ISA). Cosa Il ravvedimento speciale consiste nella facoltà, applicabile ai soli “tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate”, di regolarizzare le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti” (art. 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022). Il decreto Milleproroghe (art. 3, comma 12-undecies, del D.L. n. 215/2023, convertito dalla legge n. 18/2024) ha esteso la possibilità di regolarizzare le violazioni mediante ravvedimento speciale “anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022”. Con norma di interpretazione autentica (art. 21, D.L. n. 34/2023) è stato chiarito che: - sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili mediante i controlli automatizzati ai fini dell’IVA (art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) e delle imposte sui redditi (art. 36- bis, D.P.R. n. 600/1973) (ad esempio, l’omesso versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione); sul punto, si osserva, comunque, - sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di natura formale, relative all’IVA, alle imposte sui redditi e all’IRAP e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta (cfr. circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E, par. 1), commesse fino al 31 ottobre 2022, che potevano essere definite ai sensi dell'art. 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022 (anche se la norma che esclude il ravvedimento speciale si riferisce alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, dovrebbe ritenersi, per motivi di coerenza interpretativa, che siano escluse dal nuovo ravvedimento speciale anche le violazioni formali commesse tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2022); - sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata (fatte salve, ovviamente, le ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato dall’adempimento); devono, quindi, considerarsi escluse dal ravvedimento speciale le violazioni “commesse quando la dichiarazione risulti omessa” e quelle “relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione)” (così risoluzione 6 dicembre 2023, n. 67/E) e le violazioni in materia di ISI (risoluzione 19 giugno 2023, n. 28/E); - sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4, D.L. n. 167/1990); - sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'IVAFE, all'IVIE (art. 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, D.L. n. 201/2011), non rilevabili mediante controlli automatizzati e a prescindere dalla violazione dei predetti obblighi di monitoraggio (ad esempio, un soggetto che non ha compilato il quadro RW per titoli posseduti all’estero e non ha dichiarato i relativi interessi maturati, può regolarizzare mediante ravvedimento speciale le violazioni ai fini IRPEF e IVAFE ma non quelle relative al quadro RW, che potranno comunque essere regolarizzate mediante ravvedimento ordinario). I ravvedimenti eventualmente già effettuati entro il 1° gennaio 2023, secondo le norme ordinarie, restano validi “e non si dà luogo a rimborso” (art. 1, comma 177, legge n. 197/2022). Il ravvedimento speciale è precluso qualora le violazioni siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata (31 maggio 2024), con atto di: - liquidazione, - accertamento, - recupero, - contestazione, - irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Secondo la consolidata prassi dell’Agenzia delle Entrate, in sede di ravvedimento ordinario - e quindi, anche di ravvedimento “speciale” (circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E, par. 2) - non trovano applicazione le norme sul cumulo giuridico, di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997 (circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E, paragrafo 3.1.1). Pertanto, la riduzione delle sanzioni a 1/18 deve riguardare ciascuna violazione commessa e il contribuente deve versare oltre all'imposta e agli interessi dovuti, la somma delle sanzioni, con la detta riduzione a 1/18 del minimo di legge. Come Il ravvedimento speciale si perfeziona: a) con il pagamentodi 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (Relazione tecnica all’art. 40 del ddl A.C. n. 643); b) con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Pertanto, per le violazioni relative alle dichiarazioni presentate sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa. Gli interessi legali, dovuti in caso di ravvedimento, sono riepilogati in tabella Anno Tasso D.M. 2018 0,30% 13 dicembre 2017 2019 0,80% 12 dicembre 2018 2020 0,05% 12 dicembre 2019 2021 0,01% 11 dicembre 2020 2022 1,25% 13 dicembre 2021 2023 5,00% 13 dicembre 2022 2024 2,50% 29 novembre 2023 Quando Per quanto riguarda la riapertura dei termini per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, in unica soluzione (con la rimozione delle irregolarità od omissioni) entro il 31 maggio 2024. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti interessati possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall'art. 1, comma 174, della legge n. 197/2022, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174 (30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024). In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Per quanto riguarda la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 maggio 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Per entrambi i casi, il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura del 4% annuo (art. 20, D.P.R. n. 602/1973), con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Calcola il risparmio Rispetto al ravvedimento ordinario, questa speciale forma di regolarizzazione comporta un duplice vantaggio: - la forte riduzione delle sanzioni; - la possibilità di versare gli importi dovuti ratealmente, con applicazione del tasso di interesse del 2%, inferiore sia a quello fiscale (4%) sia a quello legale (2,5% - D.M. 29 novembre 2023). Per il perfezionamento del ravvedimento, il contribuente deve versare l’imposta dovuta e gli interessi calcolati al tasso legale (vedi tabella sopra) mentre invece in caso di accertamento l’Ufficio applica gli interessi al tasso fiscale del 3,5%. Rispetto all’accertamento, la riduzione delle sanzioni è molto vantaggiosa in confronto a quella stabilita per la definizione dell’accertamento (1/3); resta, comunque, inteso che l’accertamento ha natura eventuale (mentre il ravvedimento è spontaneo) e che, in caso di adesione, il contribuente potrebbe ottenere anche la riduzione dell’imposta. Risparmio % Caso n. 1 Un contribuente è stato raggiunto da un PVC relativo all’annualità 2021 con i seguenti rilievi: - costi non inerenti: 120.000 euro; IRES dovuta: 28.800 euro; IRAP dovuta: 4.680 euro - ricavi non dichiarati: 75.000 euro; IRES dovuta: 18.000 euro; IRAP dovuta: 2.925 euro - IRES dovuta: 46.800 euro - IRAP dovuta: 7.605 euro - IVA dovuta: 45.000 euro - Totale imposte: 99.405 euro - Sanzione minima complessiva: 89.464,5 euro (99.405 x 90%) - Sanzione dovuta in caso di ravvedimento speciale: 4.970,25 euro - Sanzione dovuta in caso di ravvedimento ordinario: 12.780,64 euro - Sanzione dovuta in caso di accertamento: 63.180 euro (42.120 + 1/5 + 1/4) - Sanzione dovuta in caso di acquiescenza: 29.821,50 euro (somma dei terzi delle sanzioni più gravi relative a ciascun tributo). Per beneficiare del ravvedimento (sia speciale sia ordinario) il contribuente deve presentare dichiarazioni integrative e versare la maggiore imposta con gli interessi in misura legale: 1,25% annuo per il 2022, 5% annuo per il 2023 e 2,50% annuo per il 2024. In caso di accertamento, l’Ufficio applica gli interessi nella misura del 3,5% annuo. In caso di accertamento con adesione il contribuente potrebbe ottenere una riduzione delle imposte dovute. Caso n. 2 Un contribuente non ha versato l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all’anno 2022, presentata nel 2023. A febbraio del 2024 è stata ricevuta la comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Il ravvedimento speciale è precluso. Caso n. 3 Un contribuente non ha versato l’IVA relativa al II e III trimestre 2023. Non è stata ancora ricevuta la comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Il ravvedimento speciale è precluso. Si osserva, tuttavia, che in questo caso il contribuente è penalizzato, perché non può utilizzare il ravvedimento speciale né la definizione agevolata degli avvisi bonari. Caso n. 4 Una società, in relazione all’annualità 2022 (dichiarazione presentata nel 2023), ha indebitamente detratto in dichiarazione l’IVA afferente acquisti di beni per 25.000 euro. In caso di accertamento, la sanzione minima è pari a 22.500 euro (25.000 x 90%). Gli interessi si applicano in misura pari al 3,5% annuo. Il ravvedimento speciale comporta il versamento dell’imposta (25.000), più gli interessi dovuti (pari al 5% annuo per il 2023 e al 2,5% annuo per il 2024), più la sanzione di 1.250 euro (22.500/18). In caso di ravvedimento ordinario, la sanzione sarebbe pari a 2.812,5 euro (22.500/8, art. 13, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 472/1997). Se la società attendesse l’accertamento (eventuale), in caso di definizione le sanzioni irrogate potrebbero essere definite versando una somma pari a 1/3 delle stesse (7.500 euro, nel caso di irrogazione della sanzione pari alla misura minima).