Esenzione dell'ICP, del CIMP, della TOSAP e del COSAP nei comuni interessati da eventi sismici. L'esenzione si applica nel biennio 2019/2020. Con D.M. 14 agosto 2019 il Ministero dell’Economia e delle finanze ha stabilito le modalità di applicazione dell’esenzione. La norma di riferimento L’art. 1, comma 997, legge n. 145/2018 stabilisce che l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(COSAP) non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. n. 189/2016. Il successivo comma 998 stabilisce che con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito. Il D.M. 14 agosto 2919 così emanato individua le modalità di applicazione dell'esenzione (il legislatore parla di non debenza) dell'ICP, del CIMP, della TOSAP e del COSAP. A chi spetta l'esenzione L'esenzione dal pagamento dell'ICP, del CIMP, della TOSAP e del COSAP è relativa alle attività commerciali e di produzione di beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. n. 189/2016. Due tipi di esenzione La prima esenzione riguarda l'ICP e il CIMP riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi. Non si tratta, quindi, di una esenzione ad ampio raggio, ma limitata alle insegne di esercizio. La seconda esenzione riguarda la TOSAP e il COSAP: per questa esenzione non c'è limitazioni specifiche. Esenzione ICP e CIMP sulle insegne Poiché l'esenzione non è ad ampio raggio, ma riferita alle sole insegne d'esercizio, il D.M. chiarisce che, per insegna di esercizio, si deve intendere quella definita dal comma 6 dell’art. 2-bis del D.L. n. 13/2002, che rinvia alla definizione contenuta nell'art. 47, comma 1, D.P.R. n. 495/1992, il quale considera tale la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, ed avente la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. L’insegna può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Nel D.M. è aggiunto che - ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 507/1993, l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Infine, il D.M. fa presente che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al predetto limite di cinque metri quadrati. Naturalmente l'esenzione prevista dalla legge di Bilancio 2019 riguarda le insegne di esercizio, come sopra definite, non beneficiate dall'esenzione di cui all’art. 2, comma 6, D.L. n. 13/2002 o dall'esenzione discrezionale regolamentare. L'esenzione riguarda le insegne di esercizio non illuminate e luminose, per luce propria e per luce indiretta. Esenzione TOSAP e COSAP L'esenzione TOSAP e COSAP riguarda le occupazioni di suolo pubblico. Ai fini della individuazione di queste occupazioni il decreto chiarisce che sono quelle effettuate ai sensi degli articoli 44 (occupazioni permanenti) e 45 (occupazioni temporanee) del D.Lgs. n. 507/1993 (ai fini della TOSAP), nonché quelle effettuate ai sensi dell’art. 63 (occupazioni permanenti e temporanee), D.Lgs. n. 446/1997 (ai fini del COSAP). Esenzioni per due anni Le esenzioni dal pagamento dell’ICP, del CIMP, della TOSAP e del COSAP si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020.