Il 17 giugno 2024 scade il termine per il versamento dell'acconto IMU 2024. A tal proposito occorre ricordare che il legislatore, accanto alle esenzioni, ha previsto diverse agevolazioni a livello di: - riduzione della base imponibile; - riduzione dell'imposta; - riduzione dell'aliquota - concessione della detrazione di imposta. Le agevolazioni, a loro volta, si distinguono in: - obbligatorie per legge, pertanto, competono al verificarsi delle condizioni e secondo le regole fissate dal legislatore, e il Comune non può restringere la misura e l'applicazione; - che possono essere concesse dal Comune. Non sono, quindi, automatiche, ma esistono in quanto il Comune ne ha deliberato l'introduzione nel suo sistema tributario comunale. Se non c'è la deliberazione comunale l'agevolazione non esiste. Pertanto, prima di effettuare il calcolo dell'acconto IMU è opportuno verificare se, per quanto riguarda l'immobile sul quale pende l'obbligo del versamento, il Comune abbia deliberato qualche agevolazione. Inoltre, le agevolazioni possono essere previste: - da disposizioni specifiche contenute nella normativa IMU; - da disposizioni contenute in altre normative. In questi casi si parla, in genere, di facoltà di concedere agevolazioni in materia di tributi locali (e pertanto anche per l'IMU). Si è in presenza di agevolazioni di carattere generale. Infine, le norme che stabiliscono agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. La riduzione della base imponibile La riduzione della base imponibile è prevista: - per i fabbricati di interesse storico o artistico; - per i fabbricati inagibili o inabitabili; - per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti. Base imponibile ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 747, lettera a, legge n. 160/2019) stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Una analoga disposizione era contenuta nell'art. 13, comma 3, lettera a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (disciplina della “vecchia” IMU). L'art. 10 richiamato stabilisce che: - sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. - sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta l’apposita dichiarazione: le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli innanzi visti; le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Sono ricomprese: le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale. La dichiarazione dell’interesse culturale accerta la sussistenza dell’interesse culturale. Il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale viene avviato dal soprintendente, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al Comune e alla città metropolitana. La dichiarazione dell’interesse culturale è adottata dal Ministero della cultura. La dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Infine, se tratta di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico. Base imponibile ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili L’art. 1, comma 747, lettera b), legge n. 160/2019 stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Rispetto al testo riguardante la “vecchia” IMU c’è l’attestazione della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Ai fini dell’applicazione della riduzione, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. Se il Comune è a conoscenza dello stato di inagibilità dell’immobile a seguito di precedenti accertamenti, la riduzione del 50% non può essere rifiutata se non è stata presentata la dichiarazione di inagibilità dell’immobile (Cass. n. 4243/2021). Ai fini della agevolazione prevista, lo stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile deve essere dichiarato e comprovato dal contribuente con apposite allegazioni. Per gli anni successivi non occorre reiterare tale iter, ma solo fino a quando non subentrano elementi tali da far venir meno il diritto alla agevolazione (Cass. n. 19665/2023). La norma di cui all’art. 13, comma 3, lettera b), D.L. n. 201/2011 deve essere interpretata, sia sotto il profilo letterale che sotto quello sistematico, nel senso di attribuire l’agevolazione ivi prevista ai fabbricati che siano dichiarati inagibili, perché caratterizzati da fatiscenza non superabile con interventi di manutenzione e come tale accertata dall’ufficio tecnico comunale, e non per ragioni diverse dalla fatiscenza. Tali diverse ragioni ricorrono invece nell’ipotesi de qua, nella quale l’inagibilità è stata dichiarata per constatata violazione di norme edilizie, urbanistiche e sanitarie, e non per fatiscenza degli immobili constatata dall’ufficio tecnico comunale (Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Toscana, n. 551/2023). In tema di ICI, costituisce presupposto indispensabile per la riduzione dell’imposta ex art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992, la condizione di inagibilità e inabitabilità in cui versa l’immobile, da intendersi come obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa dell’obsolescenza o cattiva manutenzione dello stesso o della presenza di carenze intrinseche. Nell’ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l’imposta va ridotta al 50%, e, qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità - accertabili dall’ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente - permangano per l’intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto. In tema di IMU, ai fini dell’applicazione della riduzione prevista dall’art. 13, comma 3, lettera b), D.L. n. 201/2011, devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all’art. 24, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria (Cass. n. 18005/2023). I nuovi fabbricati, che non hanno ancora l’agibilità, non possono considerarsi “inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati”. Pertanto, non possono beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile (Cass. n. 1955/2024). Le riduzioni per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili o inabitabili sono cumulabili. Sulla cumulabilità delle due riduzioni è intervenuta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6266 del 2 marzo 2023. L'ordinanza, anche se, ha affrontato la cumulabilità sotto la “vecchia” IMU, è applicabile anche per la “nuova” IMU, dato che in entrambi i casi le normative sono analoghe. Ad avviso della Corte con la riduzione sugli immobili di interesse storico e artistico il legislatore cerca di sgravare i proprietari di questi dagli ingenti costi di ristrutturazione a cui sono soggetti. Viceversa, con quella concernente i fabbricati inagibili o inabitabili intende venire incontro ai proprietari che, per cause ad essi non imputabili, non possono utilizzarli, e per il periodo dell'anno nel quale tale impossibilità sussiste. Orbene, continua la Corte, dalla rapida analisi delle finalità perseguite con le due riduzioni fiscali si evince che le stesse non sono sovrapponibili. Inoltre, il legislatore, quando ha inteso escludere la cumulabilità, lo ha fatto espressamente. Basti pensare, a titolo esemplificativo, all'art. 3, comma 91, legge n. 549/1995, il quale preclude al beneficiario di una delle agevolazioni previste dai precedenti commi da 85 a 93 di cumularle con ulteriori agevolazioni di qualsivoglia tipo, previste dalla medesima disposizione o da qualsiasi altra norma, con l'unica esclusione che riguarda le agevolazioni concesse con riferimento alle attività di ricerca (Cass., sez. 5, 18 febbraio 2011, n. 3949). Nel solco di tale impostazione, la stessa Corte già in passato aveva affermato che, in assenza di un espresso dettato normativo, non può affermarsi la sussistenza di un principio generale nel senso dell’esclusione della cumulabilità di benefici fiscali analoghi fruiti in tempi diversi, e ciò in quanto le misure di agevolazione fiscale rispondono a esigenze finanziarie contingenti, apprezzate di volta in volta dal legislatore in rapporto alle mutevoli emergenze (Cass., Sez. 1, 29 aprile 1999, n. 4309). D'altra parte, un’interpretazione difforme porterebbe a trattare in modo uguale due situazioni differenti. In particolare, porrebbe sullo stesso piano i soggetti proprietari di immobili vincolati ed inagibili e quelli proprietari di immobili inagibili, ma non vincolati. Un’interpretazione di tal fatta si rivelerebbe in contrasto sia con l'art. 3 (che vieta di trattare in modo uguale situazioni diverse) sia con l'art. 53 Cost. (che impone di porre a carico dei contribuenti il concorso alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva). In conclusione, la Corte conferma e ribadisce (in adesione a un precedente della stessa Corte: Cass., sez. 5, 8 luglio 2020, n. 14279), ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., il seguente principio di diritto: “in tema di IMU, la base imponibile, costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% (con conseguente riduzione dell'aliquota al 25%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono”. Base imponibile ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti L’art. 1, comma 747, lettera c), legge n. 160/2019 stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La riduzione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. La riduzione dell’imposta Abitazioni locate a canone concordato In base all’art. 1, comma 760, legge n. 160/2019, per le abitazioni locate a canone concordato, di cui alla legge n. 431/1998, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 (il comma prevede l’aliquota di base pari allo 0,86% e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento), è ridotta al 75%. Soggetti non residenti titolari di pensione Il comma 48 dell’art. 1, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) stabilisce che a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura della metà. La riduzione dell’IMU, limitatamente al 2022, è passata dalla misura del 50% alla misura al 37,50%. Infatti, la prima parte del comma 743 dell’art. 1, legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) dispone che “limitatamente all’anno 2022, la misura dell’imposta municipale propria prevista dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5%”. Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che: - ai fini del riconoscimento dell'agevolazione si fa esclusivo riferimento ai “soggetti non residenti nel territorio dello Stato”, senza prevedere al contempo l’iscrizione degli stessi all’AIRE; - l'agevolazione trova applicazione anche quando l’immobile è posseduto da un cittadino tedesco, quindi non residente nel territorio dello Stato, che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residente in uno Stato di erogazione diverso dall’Italia. Ovviamente, devono ricorrere anche tutti gli altri requisiti prescritti dal comma 48. La detrazione dell’imposta La detrazione di 200 euro si applica agli alloggi IACP/ERP. Nella seconda parte del comma 749 dell’art. 1, legge n. 160/2019 è previsto che la detrazione d’imposta di 200 euro prevista per l’abitazione principale A/1, A/8 e A/9 si applica: - agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP); - agli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Le agevolazioni di carattere generale Accanto alle agevolazioni previste in via diretta per l’IMU, ci sono diverse disposizioni di legge che accordano ai Comuni la facoltà di concedere agevolazioni ed esenzioni nei tributi propri. In passato, vigente la vecchia IMU, il MEF, sull’argomento, è intervenuto in due occasioni: 1) con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, in cui è sostenuto, a proposito della agevolazione a favore delle ONLUS, che la disposizione agevolativa è applicabile anche all’IMU in virtù del richiamo generale ai tributi locali contenuto nella norma; 2) con le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU (D.M. 30 ottobre 2012), ha ripreso quanto già sostenuto con la circolare n. 3/DF/2012 e ha aggiunto che le stesse considerazioni devono essere effettuate con riferimento alle seguenti agevolazioni previste dall’art. 1, comma 86, legge n. 549/1995 e dall’art. 4, comma 5, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207. Si è dell’avviso che questi chiarimenti si possono utilizzare in tutti i casi dove c’è un rimando di carattere generale ai tributi locali/comunali. Il Comune, pertanto, in sede di predisposizione del regolamento dell’IMU può concedere le agevolazioni qui appresso indicate. Riduzione per le zone precluse al traffico L’art. 1, comma 86, legge 28 dicembre 1995, n. 549, dispone che i Comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza fino alla totale esenzione (e pertanto anche per l'MU) per gli esercizi commerciali e artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Si tratta di una agevolazione facoltativa. Da evidenziare che ad avviso del Consiglio di Stato (sez. V, decisione n. 2341/2007) la disposizione legislativa, in quanto diretta all’attribuzione di un beneficio in deroga alla generale norma deve considerarsi di carattere speciale e, pertanto, di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione estensiva. Del beneficio che essa consente di elargire, quindi, possono fruire soltanto le categorie di soggetti espressamente individuate, vale a dire “gli esercizi commerciali ed artigianali” ovvero quelli nei quali si esercita un’impresa commerciale o artigianale. L’attività alberghiera, invece, in quanto diretta a fornire, dietro corrispettivo, l’uso di locali opportunamente arredati, servizi personali e somministrazioni varie di prodotti attraverso un’adeguata opera tecnica di organizzazione, è annoverata tra le attività tipicamente industriali, proprio perché diretta alla produzione e somministrazione di servizi e non alla semplice intermediazione degli stessi, che è l’attività che caratterizza l’impresa commerciale. Riduzione per le ONLUS L’art. 21, D.Lgs. n. 460/1997 consente ai Comuni di deliberare nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza (e pertanto anche per l'IMU) e dai connessi adempimenti. Risulta che l'art. 21 in questione sia stato abrogato dall’art. 102, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 117/2017. Sembra che non sia così. Il MEF lo fa “rivivere” nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU ENC (D.M. 24 aprile 2024), in cui è detto che «vale la pena di ricordare che nell'ambito del requisito soggettivo di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, non rientrano tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 in quanto, come precisato al punto 1.12 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 168/E del 26 giugno 1998, "la riconducibilità nella categoria soggettiva delle ONLUS prescinde da qualsiasi indagine sull'oggetto esclusivo o principale dell'ente e, quindi, sulla commercialità o meno dell'attività di fatto dallo stesso svolta". Tuttavia, è bene sottolineare che l'art. 21 di quest'ultimo provvedimento prevede che "i Comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti"». Si tratta di una agevolazione facoltativa. Da evidenziare che il Comune può deliberare oltre alla riduzione/esenzione dell'imposta anche agevolazioni per gli adempimenti dell'imposta (ad esempio l'esonero della presentazione della dichiarazione). Riduzione per le aziende pubbliche di servizi alla persona L’art. 4, comma 5, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 stabilisce che i Comuni possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato la riduzione e l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza. Si tratta di una agevolazione facoltativa. I Comuni possono, nei tributi di loro pertinenza (pertanto anche per l'IMU), concedere la riduzione dell'imposta oppure l'esenzione dal pagamento. Riduzione per gli operatori economici in aree con meno di 3.000 abitanti L’art. 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, stabilisce che agli operatori, che operano nei Comuni, nelle frazioni, e nelle altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari e che svolgono congiuntamente in un solo esercizio, oltre all’attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, gli enti locali possono accordare particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza (pertanto anche per l'IMU). Si tratta di una agevolazione facoltativa. Riduzione per le attività effettuate in posteggi posti in aree con meno di 3.000 abitanti In base all’art. 28, comma 17, D.Lgs. n. 114/1998, il Comune, al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle zone urbani, montane e insulari, può stabilire particolari agevolazioni, fino all’esenzione, per i propri tributi (pertanto anche per l'IMU) per le attività effettuate su posteggi posti in Comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni. Si tratta di una agevolazione facoltativa. La riduzione dell’aliquota Autorizzazione al pagamento mediante domiciliazione bancaria L’art. 118 ter, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce che gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale. La norma è di carattere generale e si applica anche all’IMU. Queste le regole: - la riduzione è facoltativa; - è necessaria una deliberazione del Comune; - la riduzione è fino al 20%. Nella delibera il Comune dovrà fissare la misura che vuole applicare.