Il 17 giugno 2024 scade il termine per il versamento dell'acconto IMU 2024 (poiché il 16 giugno è festivo, il termine è prorogato al 17 giugno). Ma quali sono le regole e le modalità da seguire per effettuare correttamente l’adempimento? IMU: versamento in due rate o in unica soluzione Il versamento dell’IMU per l'anno 2024 è effettuato in due rate, scadenti la prima il 17 giugno 2024 e la seconda il 16 dicembre 2024. Il contribuente può provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l'anno 2024 in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2024. Per gli enti non commerciali ci sono tre rate: chiarimenti nel modello IMU ENC Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell’imposta dovuta per l'anno 2024 in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2023, devono essere versate nei termini del 17 giugno 2024 e del 16 dicembre 2024, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 17 giugno 2025. Nelle istruzioni che accompagnano la dichiarazione IMU ENC (cfr. D.M. 24 aprile 2024) è chiarito che “il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, a favore del comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 160 del 2019. In pratica, la norma consente che la compensazione possa essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all'IMU dovuta al medesimo comune”. Nelle istruzioni è, altresì, chiarito che: - “l'imposta non è dovuta, non è rimborsata nè può essere utilizzata in compensazione se non supera euro 12,00 o il diverso importo eventualmente stabilito dal comune”. - “la compensazione può essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all'IMU dovuta al medesimo comune”. Ci possono essere termini differenti I comuni possono con proprio regolamento stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari. Il Dipartimento delle Finanze, nel focus del 21 luglio 2021, ha precisato che la facoltà di differimento può essere legittimamente esercitata dal comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della potestà regolamentare dell’ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi - anche di semplice differimento dei versamenti - aventi ad oggetto la quota dell’IMU di competenza statale relativa agli immobili a destinazione produttiva appartenenti al gruppo catastale D. La misura dell'acconto Il versamento della prima rata dell’IMU è pari all'imposta dovuta per il primo semestre 2024 applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno 2023. In pratica se non ci sono state modificazioni il versamento sarà pari al versamento d'acconto effettuato nel 2023. Casistica: 1) immobile venduto nel 2023: non si effettuata alcun versamento per l’assenza del presupposto impositivo; 2) immobile acquistato agli inizi del 2024: non si effettua alcun versamento per l’assenza del presupposto impositivo. Tuttavia, sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2024, tenendo conto dell'aliquota dell’IMU stabilita per l'anno 2023. Se c'è una diversa destinazione dell'immobile? Casistica: 1) immobile tenuto a disposizione o locato nell’anno 2023 che viene destinato ad abitazione principale dall'inizio dell’anno 2024: non si effettua l'acconto in quanto nel 2024 è venuto meno il presupposto impositivo dell’IMU. 2) immobile destinato ad abitazione principale nel 2023 che viene tenuto a disposizione o locato nell’anno 2024: non si effettua l'acconto in quanto nel 2024, atteso che nell’anno 2023 il tributo non era stato versato per effetto dell’esclusione dell’abitazione principale dall’IMU mentre nell’anno 2024, a seguito del mutamento di destinazione è sorto il presupposto impositivo. Tuttavia, sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2024, tenendo conto dell'aliquota dell’IMU stabilita per l'anno 2023. Chi effettua il versamento Si possono verificare alcuni casi particolari: 1) versamento effettuato da contitolare: i comuni possono con proprio regolamento stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; 2) versamento multiproprietà: per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene; 3) versamento del condominio: per le parti comuni dell’edificio, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini; 4) versamento nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa: per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Come effettuare il versamento Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente: - secondo le disposizioni di cui all’art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (modello F24); - tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili; - attraverso la piattaforma PagoPA (di cui all’art. 5 del codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82); - con le altre modalità previste dallo stesso CAD. Versamento con modello F24, F24EP e F24 Semplificato Per questa tipologia di versamento l'Agenzia delle entrate ha emanato: - per il modello F24, il provvedimento prot. n. 214429 del 26 maggio 2020; - per il modello F24EP, i provvedimenti prot. n. 74461 del 25 maggio 2012 e prot. n. 154279 del 1° dicembre 2015; - per il modello F24 Semplificato, il provvedimento prot. n. 74461 del 25 maggio 2012. Con risoluzione 29 maggio 2020, n. 29/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per il versamento dell’IMU tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP). I versamenti dell’IMU tramite il modello F24 sono effettuati utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013: - 3912 - IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE; - 3913 - IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE; - 3914 - IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE; - 3916 - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE; - 3918 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE; - 3923 - IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE; - 3924 - IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE; - 3925 - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO; - 3930 - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”. Per i versamenti dell’IMU da effettuare tramite il modello F24 EP sono confermati i codici tributo, istituiti con le risoluzioni n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013: - 350E - IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE; - 351E - IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE; - 353E - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE; - 355E - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE; - 357E - IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE; - 358E - IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE; - 359E - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO; - 360E - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. In sede di compilazione del modello F24 EP, i codici tributo sono esposti nella sezione “IMU” (valore G). Con il provvedimento prot. n. 74461 del 25 maggio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’approvazione del modello di versamento F24 Semplificato, per eseguire i versamenti unitari in favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali. Nelle motivazioni del provvedimento è detto che “il nuovo modello di versamento “F24 Semplificato” risponde all’esigenza di agevolare gli adempimenti dei soggetti che devono effettuare i versamenti di alcune tipologie di entrate a favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali, utilizzando un modello semplificato che si compone di un’unica pagina. Inoltre, per le sue caratteristiche (mono pagina), il nuovo modello si presta anche alla postalizzazione da parte dei Comuni delle richieste di pagamento dell’IMU e consente agli operatori di ottenere un risparmio dei costi per la carta e per l’archiviazione”. Nelle avvertenze per la compilazione del modello F24 Semplificato è chiarito che il modello è ideato per agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l’IMU, presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali. Il modello è composto da una sola facciata che contiene due distinte di pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il versamento, la parte inferiore è la copia per la banca, l’ufficio postale o l’agente della riscossione. Indicazione degli importi Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero (ad esempio: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00). In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, si arrotonda al centesimo per eccesso, altrimenti per difetto (ad esempio: 52,755 euro arrotondato diventa 52,76; 52,758 euro arrotondato diventa 52,76; 52,752 euro arrotondato diventa 52,75). Arrotondamento e importo minimo Il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'importo minimo è di 12 euro, salvo diversa determinazione comunale. Si può pagare in ritardo: il ravvedimento operoso Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso. Il contribuente può versare ugualmente il tributo dovuto, con l’applicazione di una sanzione ridotta e interessi moratori. Semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Regolarizzazione omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione Regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Calcolo degli interessi e versamento del ravvedimento Gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata IMU alla data del versamento a sanatoria. La misura degli interessi è del 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 (D.M. MEF 29 novembre 2023, in G.U. 11 dicembre 2023, n. 288). Una volta calcola l’imposta, la sanzione e gli interessi, si compila il modulo di versamento IMU (F24 o bollettino postale IMU) nel quale vanno indicati i codici tributo dell’imposta cui si riferisce il versamento e l’ammontare complessivo da versare (imposta + sanzione + interessi). Vanno compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella “ravv. operoso”. Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate. Nel caso il versamento si riferisca alla regolarizzazione d’imposta dovuta per più codici tributo, per ogni singolo codice tributo occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo. Una volta effettuato il versamento il contribuente conserverà la ricevuta. Nessuna comunicazione è dovuta al Comune relativamente alla regolarizzazione effettuata.