Alla cassa entro il 17 giugno. La disciplina dell'IMU riserva alle abitazioni principali due trattamenti fiscali diversi: - l'assenza di presupposto dell'imposta (per comodità utilizzeremo il termine “esenzione”), al verificarsi di determinate condizioni; - l'assoggettamento all'imposta, con determinati benefici, per le abitazioni considerate di “lusso” o “pregio”. Si hanno abitazioni principali esenti, abitazioni principali esenti assimilate e abitazioni principali di “lusso” o “pregio”. Abitazione principale esente Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali: - A/1 (Abitazioni di tipo signorile), - A/8 (Abitazioni in ville), - A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici). In altre parole, l’abitazione principale o assimilata, purché non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è assoggettata all’IMU. Abitazioni principali escluse da IMU A/2 Abitazioni di tipo civile A/3 Abitazioni di tipo economico A/4 Abitazioni di tipo popolare A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare A/6 Abitazioni di tipo rurale A/7 Abitazioni in villini A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi La definizione di abitazione principale Alla luce della sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 della Corte costituzionale, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La regola è molto semplice. L’esenzione compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica. In precedenza, il testo di legge disponeva che “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Rimborso dell'IMU Il contribuente che ha versato l'IMU attenendosi alle disposizioni ante sentenza della Consulta ha diritto al rimborso. In base alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 164, legge n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributo locale (e pertanto, anche per l’IMU), deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede a effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Coniugi con dimora abituale e residenza anagrafica in due comuni diversi Il coniuge A ha adibito ad abitazione principale una unità immobiliare (cat. A/3) collocata a Reggio Emilia, dove dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Il coniuge B ha adibito ad abitazione principale un’unità immobiliare (cat. A/3) collocata a Modena, dove dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Le due unità sono esenti da imposta. Le pertinenze dell’abitazione principale L'esenzione si applica per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Sarà, quindi, possibile considerare pertinenza di abitazione principale una sola pertinenza per la categoria C/2, una sola pertinenza per la categoria C/6 ed una sola pertinenza per la categoria C/7. Pertanto, in caso di due pertinenze classificate C/2, è considerata tale una sola. In presenza di tre pertinenze, una classificata C/2, una C/6 e una C/7, tutte tre sono considerate tali. Infine, sono considerate pertinenze all’abitazione principale le unità anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Pertanto, è pertinenza l’unità: - iscritta in catasto autonomamente; - iscritta in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Se, per esempio, il contribuente possiede 3 pertinenze di cui una cantina accatastata come C/2 e due garages classificati come C/6, sarà lo stesso contribuente ad individuare fra questi ultimi la pertinenza da collegare all’abitazione principale. Se, però, la cantina risulta iscritta congiuntamente all’abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in quest’ultima rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all’abitazione principale. Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all’aliquota ordinaria. Bisogna anche tenere conto dell’evenienza in cui due pertinenze, di solito la soffitta e la cantina, siano accatastate unitamente all’unità ad uso abitativo. In tale caso, in base alle norme tecniche catastali, la rendita attribuita all’abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse. Pertanto, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, per rendere operante la disposizione in esame, si ritiene che il contribuente possa usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7. Le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono, ovviamente, assoggettate all’aliquota ordinaria. Abitazioni principali esenti assimilate Il legislatore prevede un lungo elenco di abitazioni principali assimilate, a cui si applica l'esenzione. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa Sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa per studenti Sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali Sono considerati abitazioni principali i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale. Il Dipartimento delle Finanze (risoluzione n. 2/DF del 20 marzo 2023) ha chiarito che gli immobili destinati al social housing possano beneficiare dell’esclusione dall’IMU per il tempo necessario al compimento delle operazioni di natura tecnico-amministrativa necessarie per individuare l’assegnatario (nell’ipotesi di fabbricati costruiti o acquistati) o il nuovo assegnatario (nell’ipotesi di abitazioni lasciate sfitte dal precedente assegnatario). Casa familiare È considerata abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Unità immobiliare Forze dell’ordine, VV.FF., dipendenti prefetture È considerato abitazione principale un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. In base all’art. 1, comma 769, legge n. 160/2019, in ogni caso, ai fini dell’applicazione del benefìcio il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. Il Dipartimento delle Finanze nel 2023 ha chiarito che l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale. Unità immobiliari anziani residenti in istituti di ricovero È considerata abitazione principale, su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare. Il Dipartimento delle Finanze ha fatto presente che il legislatore rimette all’autonomia dell’ente esclusivamente la scelta circa l’applicazione o meno di tale disposizione nell’ambito del proprio regolamento, alle condizioni però prescritte nella stessa. Per cui, il Comune non può applicare tale disposizione restringendone al contempo l’ambito applicativo attraverso la previsione di requisiti ulteriori. Abitazione principale di lusso: detrazione e aliquota ridotta Dall'IMU dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo civile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Queste le regole: - unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; - unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - estensione alle pertinenze dell’abitazione principale; - si tratta di una detrazione di imposta; - misura della detrazione 200 euro (fino a concorrenza); - detrazione rapportata al periodo di possesso durante l’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. In sintesi Unità abitativa Esenzione Aliquota Detrazione (euro) art. 1, legge n. 160/2019 Escluso A/1, A/8, A/9 Non costituisce presupposto d’imposta comma 740 A/1, A/8, A/9 0,5% aumento 0,1% / diminuzione fino ad azzeramento 200 commi 748 e 749