Nell'anno appena trascorso il legislatore è intervento in materia di deducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi in due occasioni: - con il decreto Crescita (art. 3, D.L. n. 34/2019); - con la legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 4, 5, 772 e 773, legge n. 160/2019). Gli stessi provvedimenti intervengono anche sulla deducibilità dell'IMPI (che ha sostituito l'IMU sulle piattaforme petrolifere) dalle imposte sui redditi. Dal decreto Crescita ... L’art. 3 del decreto Crescita ha enunciato il principio della piena deducibilità dell'IMU e della deduzione parziale fino ad arrivare alla piena deducibilità. Infatti: - l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni; - la piena deduzione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. La deduzione si applica nella misura del 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. La percentuale di deducibilità è progressivamente innalzata nel tempo, nelle seguenti misure: - 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018; - 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020; - 70% nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; - 100% (totale deducibilità) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, ossia a regime dal 2023. Queste regole si applicano all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento. ... alla legge di Bilancio 2020 L’art. 1, comma 4, legge n. 160/2019 sostituisce l'art. 3, D.L. n. 34/2019 con il seguente: “Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50%”. Viene così stabilità nella misura del 50% la deducibilità dell’IMU nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (pertanto nell’anno 2019), confermando quanto previsto a legislazione vigente. Questa norma si integra con la disciplina della nuova IMU (commi da 738 a 783). In particolare, per gli anni successivi al 2019 la deducibilità della nuova IMU trova disciplina nei commi 772 e 773 della legge di Bilancio 2020. Nota bene In tema di deducibilità le nuove regole si applicano anche all’IMI della provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS della provincia autonoma di Trento. Nuova IMU e immobili strumentali Relativamente agli immobili strumentali, il comma 772 dispone la deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, diversamente da quanto accade per l’IRAP, imposta rispetto alla quale il tributo locale risulta, invece, indeducibile. È aggiunto che queste disposizioni si applicano all'IMI e all'IMIS. In via transitoria, la deduzione si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l'intera deducibilità dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIS ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. La deducibilità per l’anno 2019 resta invece fissata nella misura del 50%. Per riepilogare la situazione vigente, la percentuale di deducibilità è progressivamente innalzata nel tempo, nelle seguenti misure: - 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018; - 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020; - 100% (totale deducibilità) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, ossia a regime dal 2022. La deducibilità dell'IMPI Il decreto fiscale (art. 38 del D.L. n. 124 del 2019), con decorrenza 2020, istituisce l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) collocate entro i limiti del mare territoriale, “in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti”. Cioè in sostituzione dell'IMU e della TASI. La deduzione dell'IMPI è riferita all'IMU e non anche alla nuova IMU (in vigore con il 2020, così come è in vigore con il 2020 l'IMPI). La legge di Bilancio 2020 corregge questa anomalia con un espresso riferimento che estende le disposizioni della legge sulla riforma dell’IMU. Ovvero, all'IMPI si applicano, in materia di deduzione, le disposizioni che disciplinano la deduzione della nuova IMU.