Con un comunicato del 17 aprile 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che, con il decreto ministeriale n. 62 del 12 aprile 2024 - trasmesso agli organi di controllo per le verifiche di competenza - è stato determinato, per l’esercizio finanziario 2024, l’importo delle prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per gli eventi verificatesi tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024. Il predetto Fondo, si ricorda, è stato istituito dalla legge Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 1187, legge n. 296/2006), con lo scopo di fornire un puntuale supporto ai familiari dei lavoratori, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al DPR n. 1124/1965. Le prestazioni sono erogate esclusivamente per infortuni avvenuti successivamente al 1° gennaio 2007 e che abbiano comportato il decesso del lavoratore (esclusi, quindi, malattie professionali e infortuni avvenuti precedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso successivo alla data richiamata). Previo trasferimento delle necessarie risorse finanziarie, l’erogazione delle prestazioni è attribuita all’INAIL e l’importo - che varia in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare superstite e delle risorse disponibili del Fondo - viene fissato annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Beneficiari - I familiari superstiti aventi diritto ai benefici del Fondo sono: coniuge; figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità. In mancanza di coniugi o figli, i benefici spettano a: genitori (naturali o adottivi) se a carico del lavoratore deceduto; fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto. Importo spettante - Le risorse destinate dal Ministero al suddetto Fondo, vengono erogate ai soggetti beneficiari in forma di sussidio una tantum e aggiuntivo della somma erogata dall'INAIL, come rendita ai superstiti. In particolare, la prestazione una tantum è riconosciuta – in base a quanto previsto dal DM 19 novembre 2008 - per un importo (fissato annualmente con specifico decreto del MLPS) determinato dal numero dei componenti del nucleo superstite, dalle risorse disponibili del Fondo e dall'andamento del fenomeno infortunistico. Per quanto riguarda gli eventi verificatisi nell'anno 2024, nel comunicato del MLPS viene specificato che le risorse per il finanziamento del Fondo nel 2024 corrispondono esattamente a quanto stanziato nel 2023 e sono pari a 10.479.421 euro, cui vanno ad aggiungersi 1.888.465 euro derivanti dall’avanzo di gestione per il periodo 2007-2019 comunicato dall’Inail, per un totale di 12.367.886 euro. Sulla base di tali risorse, gli importi per il 2024 risultano pari a: 10.265,35 euro per la tipologia A, relativa alle ipotesi in cui vi sia un solo superstite; 16.449,29 euro per la tipologia B, relativa alle ipotesi in cui vi siano 2 superstiti; 22.633,23 euro per la tipologia C, relativa alle ipotesi in cui vi siano 3 superstiti; 28.817,17 euro per la tipologia D, relativa alle ipotesi in cui vi siano più di 3 superstiti.