L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 1091 del 18 giugno 2024, fornisce le prime indicazioni riguardo il regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti, alla luce delle novità introdotte dall’art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024. Regime della recidiva Gli importi delle sanzioni previste sono aumentati del 20% ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti, ovvero di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali (recidiva “semplice”). A titolo esemplificativo, pertanto: - qualora si debba sanzionare un datore di lavoro che nei tre anni precedenti sia stato destinatario di una maxisanzione, l’importo dell’ammenda sarà di euro 60+40% (ex L. n. 145/2018) = euro 84; - qualora si debba sanzionare un datore di lavoro che nei tre anni precedenti sia stato destinatario di una delle sanzioni penali (sentenza passata in giudicato) previste dal medesimo art. 18, l’importo dell’ammenda sarà di euro 60+20% = euro 100,80 Questo meccanismo si applica a tutte le ipotesi sanzionatorie inclusa la somministrazione di lavoro posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. Aggravanti per sfruttamento dei minori In caso di sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Una siffatta formulazione va ora rapportata alle nuove sanzioni che, come detto, non prevedono più la sola pena dell’ammenda ma l’alternatività tra pena detentiva e pecuniaria. In tal senso, quindi, le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitano ad aumentare le due tipologie di sanzioni senza, tuttavia, modificarne la natura alternativa. Pertanto, ad eccezione dell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva.