Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 3 del 19 giugno 2024, risponde al seguente quesito dell'Università di Siena: “Si chiede la possibilità di utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e dell'efficacia dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 anche a fronte di quanto previsto dal decreto legge 146/2021 “Decreto Fiscale” che ha modificato lo stesso articolo relativamente alla verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e la verifica di efficacia della formazione durante l'attività lavorativa. Tale richiesta potrebbe anche rispondere alle nuove indicazioni dell'art. 20 del decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 36, in cui i dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata vengono indicati come possibili strumenti per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del PNRR e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro». Il Ministero del Lavoro innanzitutto premette che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che l'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, dispone che: “La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento”. Lo stesso ministero ricorda di favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti”, prevedendo, tra l'altro, nel capoverso successivo, l'utilizzo della modalità di apprendimento e-learning. Come segnalato nel quesito, l'art. 20 DL 36/2022 conv. in L. 79/2022 prevede la possibilità per l'INAIL di promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l'attivazione, tra gli altri, di “di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro. Tanto premesso, la Commissione ritiene che, nelle more dell'adozione del nuovo Accordo Stato Regioni relativo alla formazione, le modalità di erogazione della stessa e le metodologie di insegnamento/apprendimento devono essere ricondotte nell'ambito degli Accordi richiamati in premessa, attualmente vigenti in materia.