L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 10 dell’11 aprile 2024 in tema di modalità di compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale. Con riferimento al regime del transito, sono state evidenziate talune prassi non conformi alla regolamentazione unionale adottate dagli operatori economici nella compilazione delle dichiarazioni doganali presso gli uffici doganali di partenza nazionali ed in particolare: - all’indicazione di un termine incongruo per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione; - alla mancata indicazione dell’identità del mezzo di trasporto; - alla non conformità delle indicazioni sul suggellamento. Pertanto nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di miglioramento e semplificazione del rapporto con i contribuenti attraverso la compliance e di contestuale potenziamento delle pratiche tese all’individuazione di comportamenti non conformi, a tutela degli interessi finanziari nazionali ed unionali, è stata emanata la nuova circolare. Nel transito, regime doganale “speciale” che consente, con l’obbligo di prestazione di idonea garanzia, di trasportare le merci (in genere, non unionali), sotto vigilanza doganale da un punto all’altro del territorio unionale senza che le stesse siano sottoposte ai dazi all'importazione, ad altri oneri e alle misure di politica commerciale, la dichiarazione di vincolo al regime impegna la responsabilità del titolare del medesimo regime per quanto riguarda l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione e il rispetto di tutti gli altri obblighi previsti ai sensi dell’art. 233 CDU. La richiamata vigilanza doganale è attuata attraverso l’osservanza degli adempimenti del termine per la presentazione delle merci a destino, della identificazione del mezzo di trasporto e della sigillatura. Nel contesto specifico delle procedure semplificate del transito di cui all’art. 233, par. 4 CDU, come la concessione al titolare del regime dell’autorizzazione ad agire quale speditore autorizzato nonché, se richiesto, ad utilizzare sigilli di un modello particolare, va considerato che la mancata “compliance” con i criteri stabiliti per il vincolo delle merci al regime di transito può essere considerata ai fini della valutazione di misure quali la sospensione o la revoca delle suddette semplificazioni, laddove il competente ufficio ravvisi che le condizioni che ne hanno determinato il rilascio non sono più soddisfatte oppure che non è più garantito il rispetto degli obblighi ad esse afferenti. La circolare chiarisce quindi che il termine fissato per la presentazione delle merci a destino è vincolante e, qualora le merci siano presentate presso l’ufficio doganale di destinazione dopo la scadenza di tale termine, si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine stabilito solo se egli stesso o il vettore siano in grado di dimostrare all’ufficio doganale di destinazione in modo soddisfacente che il ritardo non è loro imputabile.