L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 11 del 12 aprile 2024 in tema di impiego agevolato ai sensi del punto 3 della tabella a allegata al d.lgs. n. 504/1995. d.m. 5 ottobre 2023, n. 171, di modifica del d.m. 15 dicembre 2015, n. 225. Carburanti ed oli lubrificanti esenti per la navigazione marittima. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 ottobre 2023, n. 171 è stato modificato il regolamento adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 225/2015, recante “norme per disciplinare l’impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie e nelle acque interne”, perseguendo sostanzialmente una duplice finalità: - dare ottemperanza alla sentenza emessa in data 16 settembre 2021 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’ambito della causa C-341/2020, dettando disposizioni specifiche per i soggetti che utilizzano in via esclusiva un’imbarcazione allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci, dalla pesca marittima, dal dragaggio di vie navigabili e porti e dalla pesca professionale nelle acque interne; - consentire l’applicazione dell’esenzione da accisa prevista dal punto 3 della tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995 (testo unico delle accise) anche al gas naturale liquefatto (GNL) e ai gas di petrolio liquefatti (GPL). Attesa la rilevanza delle modifiche all’attuale disciplina introdotte dal D.M. n. 171/2023, la nuova circolare fornisce alcune prime indicazioni e si passano in rassegna le principali novità illustrando, primariamente, gli interventi adottati in coerenza con la sopraindicata pronuncia della Corte di Giustizia, considerato il forte impatto, per talune categorie di esercenti, che gli stessi determinano sulla sfera applicativa dell’esenzione di cui al predetto punto 3 della tabella A. La pronuncial, infatti, ha reso necessaria l’abrogazione del comma 6 dell’art. 1 del D.M. n. 225/2015 non essendo più possibile, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, qualificare come commerciale l’attività di navigazione svolta dal noleggiante mediante un’unità da diporto vincolata a contratto di noleggio, senza considerare il modo in cui tale imbarcazione viene utilizzata dal noleggiatore. Dovendo tener conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia U.E., è stato inserito nel regolamento l’art. 6-bis, rubricato “Disposizioni specifiche per alcune tipologie di soggetti beneficiari”, che disciplina le concrete modalità di riconoscimento dell’agevolazione fiscale di che trattasi in favore dei soggetti che intendono utilizzare in via esclusiva un’imbarcazione, in virtù di un titolo di proprietà o di qualsiasi altro titolo, anche per un periodo di tempo limitato, allo scopo di fornire a soggetti terzi una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci, dalla pesca marittima, dal dragaggio di vie navigabili e porti e dalla pesca professionale nelle acque interne. Il richiamato art. 6-bis introdotto dall’art.1, comma 1, lett. i), del D.M. n. 171/2023, distinguendo tra gli esercenti che svolgono la propria attività con maggiore continuità da quelli che, invece, operano in un arco temporale limitato ossia inferiore a 15 giorni consecutivi, detta adempimenti calibrati in ragione delle differenti modalità di esercizio delle attività di navigazione da parte di ciascuna delle due categorie di utilizzatori finali dell’imbarcazione, quest’ultimo termine inteso nel D.M. n. 225/2015 in senso atecnico ed in un’accezione omnicomprensiva. Si distinguono, nell’ambito dell’attività di navigazione diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci, dalla pesca marittima, dal dragaggio di vie navigabili e porti e dalla pesca professionale nelle acque interne.