Con la decisione del 25 aprile 2024 resa nella causa C-657/22, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito chiarimenti in tema di reintroduzione in deposito fiscale di prodotti energetici. IL FATTO La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’articolo 5 e dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51), degli articoli 2, 250 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), nonché dei principi di proporzionalità e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia in merito ai supplementi di accisa e di IVA che l’autorità ha imposto, a titolo di sanzione per l’inosservanza delle condizioni applicabili in caso di reintroduzione in deposito fiscale di un prodotto energetico venduto. LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE In particolare, con la decisione in questione la Corte ha previsto che: - La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni o a prassi nazionali in forza delle quali, in caso di reintroduzione in deposito fiscale di prodotti energetici destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento, al fine di essere venduti successivamente, l’omessa notifica di tale reintroduzione all’autorità competente nonché l’assenza, nelle note di ricevimento e nelle fatture di storno relative a tali prodotti, di indicazioni relative ai contrassegni e alla colorazione di detti prodotti comportano, a titolo di sanzione per l’inosservanza di tali condizioni, l’applicazione agli stessi prodotti, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, dell’aliquota di accisa più elevata prevista per il gasolio destinato ad essere utilizzato come carburante per motori; - L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 63 e l’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni o a prassi nazionali in forza delle quali, in caso di reintroduzione in deposito fiscale di prodotti energetici destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta sull’importo fissato dall’autorità tributaria a titolo di supplemento di accisa, a causa dell’applicazione a detti prodotti dell’aliquota di accisa prevista per il gasolio destinato ad essere utilizzato come carburante per motori, a meno che non venga effettuata un’operazione imponibile consistente in una cessione del prodotto energetico in questione in vista di un suo utilizzo come carburante per motori.