L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato un’informativa in data 12 aprile 2024 riguardante il Decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. L’articolo 6-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha modificato l’articolo 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise) e, in particolare, il comma 1 ha aggiunto, al suindicato articolo 62-quater, i commi 7-quater e 7-quinquies e il comma 2 ha stabilito che “le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024. Il comma 7-quater, dell’articolo 62-quater, del Testo unico delle accise, sancisce che le disposizione di cui al medesimo articolo si applicano, oltre che ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, altresì, ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui all’articolo 62-quater; stabilisce inoltre che i cosiddetti “aromi” sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis del medesimo articolo. Il successivo comma 7-quinquies, del citato articolo 62-quater, dispone che con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non conformi alle disposizioni del medesimo articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori, e non può essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita. In attuazione delle suindicate disposizioni legislative, è stata emanata la determinazione direttoriale del 9 aprile 2024, prot. 207869/RU con la quale sono state apportate le modifiche alla determinazione del 18 marzo 2021, prot. n. 83685/RU, che a suo tempo aveva adottato le disposizioni di attuazione dell’articolo 62-quater, comma 4, del Testo unico delle accise, nonché dell’articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6, come modificati dall’articolo 1, commi 1124 e 1125, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per la regolare distribuzione, anche in caso di vendita a distanza effettuata nel territorio nazionale, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. In particolare, la determinazione direttoriale del 9 aprile 2024, prot. 207869/RU, in ossequio alle disposizioni innovative del citato articolo 62-quater, disciplina il regime di commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione e dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui all’articolo 62-quater stesso. La citata determinazione del 9 aprile 2024 contiene altresì le disposizioni transitorie per i titolari di deposito e per i rappresentanti fiscali, precedentemente autorizzati ai sensi sia del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 sia della determina del 18 marzo 2021, nonché il termine relativo allo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater non conformi alle disposizioni del suindicato articolo, detenute da importatori, produttori e distributori. Il termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti non conformi presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita sarà stabilito con separata determinazione direttoriale, attenendo tale disposizione, ratione materiae, alla specifica filiera di distribuzione al dettaglio dei prodotti di cui trattasi.