Nell’ambito della riforma della riscossione, la legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), all’art. 18, comma 1, lettera d), indica al Governo di modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate. La riforma dell’istituto della rateazione nell’ambito dei carichi iscritti a ruolo In attuazione della delega, la bozza del decreto adottato dal Governo prevede un restyling dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973. La norma appena citata ha ad oggetto esclusivamente la cd. dilazione di pagamento dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: si tratta, in generale, dei debiti che i vari Enti creditori (Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.) affidano all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, affinché quest’ultima provveda al recupero di quanto provvisoriamente o definitivamente dovuto. Le rate ottenibili prima della riforma Più in dettaglio, attualmente, l’art. 19 prevede la concessione, dietro specifica richiesta di dilazione da parte del debitore, di un piano “ordinario”, di massimo di 72 rate (dunque sei anni). Se il debito che si intende dilazionare è inferiore a 120.000 euro, è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà; se è superiore, il contribuente deve documentare di trovarsi nella suddetta situazione di difficoltà (le persone fisiche non imprenditori e gli imprenditori individuali che adottano regimi semplificati mediante la dichiarazione ISEE, le società tramite il calcolo dell’indice di liquidità). È altresì previsto un piano “straordinario”, di 120 rate al massimo, che è concesso se si dimostra di essere solvibili ma di trovarsi in grave situazione di difficoltà economica, estranea alla propria volontà, e legata alla congiuntura economica, tale da non potersi sostenere un piano di rateazione ordinario (art. 19, comma 1-quinquies). Le rate ottenibili dopo la riforma La modifica normativa prevede la possibilità di ottenere, più facilmente, un maggiore numero di rate, fermo restando il limite massimo delle 120. Si prevede, innanzi tutto, la possibilità di dilazionare i debiti inferiori a 120.000 euro mediante una richiesta “semplice” di dilazione (senza, cioè, dover documentare lo stato di obiettiva e temporanea difficoltà). In tale ipotesi, dalle 72 rate massime attuali, si passa ad un massimo di: - 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026; - 96 per le richieste presentate nel 2027 e nel 2028; - 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Nello stesso caso, se si documenta la temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, si può ottenere un numero ancora maggiore di rate: - da 85 ad un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; - da 97 ad un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; - da 109 ad un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Per quanto riguarda i piani di dilazione per debiti superiori a 120.000 euro, una volta documentata la temporanea e obiettiva situazione di difficoltà è possibile ottenere sino a 120 rate, a prescindere da quando è presentata la domanda. Riepilogando, dunque, nel nuovo sistema in esame, se il debito da dilazionare è inferiore o pari a 120.000 euro: - il contribuente può semplicemente chiedere la dilazione dichiarando di trovarsi in difficoltà. In tal caso è concesso un numero massimo di rate “minore” (da 84 e fino a 108 a seconda dell’anno in cui è presentata la domanda, contro le 72 attuali); - il contribuente può documentare di trovarsi in difficoltà. In tal caso è concesso un numero di rate “maggiore” (da 85, 97 a 109 a seconda dell’anno in cui è presentata la domanda e fino a 120). Se invece le somme sono superiori a 120.000 euro, il contribuente deve, a prescindere, documentare di trovarsi in difficoltà e saranno concesse, al massimo, 120 rate. Questa ipotesi appare simile a quella, attualmente in vigore, del piano “straordinario” da dilazione, tramite cui è appunto già possibile ottenere 120 rate. Tuttavia, nella nuova versione dell’art. 19, sarà sufficiente documentare la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”: il tenore normativo induce a ritenere che sarà più semplice accedere al numero massimo di rate rispetto al passato, anche tenuto conto che è proposta l’abrogazione dell’art. 19, comma 1-quinquies, descritto poco sopra, con tutti i suoi stringenti requisiti. In ogni caso, si dovrà attendere un decreto ministeriale attuativo che preciserà il contenuto dell’obiettiva difficoltà (resterà però fermo il ricorso agli indicatori dati dall’ISEE e dall’indice di liquidità). Le ulteriori novità È poi previsto che la dilazione non potrà avere oggetto le risorse proprie tradizionali UE, salvo che nelle parti compatibili con il Codice doganale europeo. Una ulteriore modifica riguarda l’art. 19, comma 3-bis, che autorizza il contribuente a non versare le rate residue quando intervenga un provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che ne costituiscono oggetto. Allo stato attuale si prevede che il debitore, allo scadere della sospensione, possa richiedere il pagamento del debito residuo nello stesso numero di rate non versate nel piano ordinario, oppure in un altro numero fino al massimo di 72. Con la novella, il limite di 72 rate è coordinato ai nuovi limiti massimi “a ciascuno delle condizioni previste”. Sembrerebbe, dunque, che sarà possibile ottenere, a seconda dei casi (ad esempio se si documenta o meno la situazione di difficoltà), un minimo di 84 rate mensili fino a un massimo di 120. Si fa presente che una simile “estensione” non è stata concessa nel caso in cui vi sia stato un comprovato peggioramento della situazione: anche in futuro, in tal caso, sarà possibile ottenere, per una sola volta, una proroga di massimo 72 mesi. Gli elementi rilevanti che non sono stati modificati Per il resto, lo schema di decreto non propone ulteriori novità di rilievo. Per l’effetto, non sono stati modificati gli effetti sostanziali derivanti dalla presentazione della domanda di dilazione, quali l’impossibilità di disporre il fermo di beni mobili registrati e l’ipoteca esattoriale (restano fermi quelli già esistenti), l’estinzione delle azioni esecutive in essere (salvo che non siano già giunte a una fase avanzata) e sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza. Inoltre, è invariata la decadenza dalla rateazione, che si integra al mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, cui consegue l’impossibilità di dilazionare nuovamente il debito. Le indicazioni della legge delega La modifica dell’art. 19 sin qui descritta appare in linea con la legge delega, la quale, come osservato, prevede di cambiare le condizioni di “accesso” alla rottamazione (e non anche gli effetti), in vista della progressiva stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate. Quanto al raggiungimento di questo traguardo, la novella demanda al MEF di monitorare l’attuazione delle norme in commento, prevedendo che, per le richieste di dilazione presentate a decorre dal 1° gennaio 2031, con un apposito intervento normativo, potrà essere possibile ottenere la dilazione in 120 rate anche sulla base della semplice richiesta del contribuente. Insomma, nel 2031, forse, sarà possibile ottenere 120 rate dietro semplice richiesta: prima di allora occorrerà documentare lo stato di temporanea e obiettiva difficoltà. Efficacia della riforma Sotto il profilo temporale, si prevede che le norme precedentemente in vigore si applicano alle richieste di rateazione presentate sino al 31 dicembre 2024. In sostanza, dunque, le novità qui commentate riguardano le richieste di dilazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025: non è stata prevista la possibilità, per le rateizzazioni in essere, nemmeno ipotizzando una richiesta specifica e documentata dal contribuente, di beneficiare dei nuovi termini più favorevoli.