L’adesione al concordato preventivo biennale, da effettuare entro il 31 ottobre 2024, esplica alcuni importanti effetti anche sul calcolo delle imposte da versare. In particolare, sono state previste alcune regole specifiche sia per i versamenti delle imposte sull’eventuale maggior reddito tra quello concordato e quello dichiarato sia per il calcolo degli acconti d’imposta per il primo anno di adesione al concordato. Imposta sostitutiva Per quanto riguarda il primo aspetto, va ricordato che l’art. 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024 prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli ISA. Nello specifico, il nuovo regime di tassazione sostitutiva prevede che, per i periodi di imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle Entrate possono assoggettare a un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, etc.). L'imposta sostitutiva è graduata (con aliquota che varia dal 10% al 15%) sulla base del livello di affidabilità fiscale che ha ottenuto il contribuente nel periodo precedente a quelli oggetto di concordato; più alto è il punteggio ISA raggiunto dal contribuente, più bassa è l'aliquota dell'imposta sostitutiva. Nella circolare n. 18/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: - la quota di reddito assoggettato a imposta sostitutiva è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente; - in caso di adesione da parte di società o associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116 D.P.R. n. 917/1986 l’imposta sostitutiva deve essere versata pro quota dai singoli soci o associati; - ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, il punteggio da considerare è quello determinato in esito all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023. Acconti Relativamente al calcolo degli acconti, invece, è previsto che: per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato: a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc.; b) se l'acconto dell'IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc.; c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. Pertanto, le maggiorazioni dovute da chi adotta il metodo storico sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto. Soggetti in regime forfetario Per i contribuenti forfetari sono previste specifiche regole. In particolare, l'imposta sostitutiva è pari al 10% del reddito eccedente, ovvero al 3% nel caso di inizio di nuove attività (soggetti tassati con aliquota del 5% per i primi 5 anni). Per gli acconti: a) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% ovvero al 3% nel caso di inizio di nuove attività, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente; b) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.