Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato (2024) il contribuente può calcolare l’acconto da versare secondo due criteri: con il metodo storico, con una maggiorazione del 10% ai fini IRES e del 3% ai fini IRAP della differenza tra il reddito concordato e il valore della produzione concordato e quanto dichiarato per il periodo precedente, oppure secondo il metodo previsionale, calcolando la seconda rata di acconto come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. Qual è il metodo più conveniente? Chi Soggetti che, in possesso dei requisiti prescritti, aderiscono al concordato preventivo biennale (D.Lgs. n. 13/2024) e che non applicano il regime forfetario (per i soggetti forfetari sono previsti differenti modalità). Possono aderire al concordato preventivo biennale i contribuenti di minori dimensioni (comprese società e associazioni professionali), tenuti all’applicazione degli ISA (art. 9-bis, D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017), che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni. Sono contribuenti di minori dimensioni quelli con volume di affari, di ricavi o compensi inferiori alla soglia prevista per l'applicazione degli ISA (in via generale, 5.164.569 euro). Cosa Entro il 30 novembre 2024 deve essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP. L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo. L’acconto per l’anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo: - unico versamento entro il 30 novembre dell'anno di imposta se l’acconto è inferiore a 257,52 euro; - due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno dell'anno di imposta (insieme al saldo dell’anno precedente), la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre dello stesso anno. I versamenti di acconto dell’IRES(legge n. 97/1977) sono effettuati in due rate salvo che il versamento della prima rata non superi 103 euro (art. 17, comma 3, D.P.R. n. 435/2001). L’acconto non è dovuto se l’imposta relativa al periodo d’imposta precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto è di ammontare non superiore a 20,66 euro. La percentuale dell’acconto dell’IRES è fissata nella misura del 100%. Il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. I soggetti tenuti all’applicazione degli ISA effettuano (art. 58 del D.L. n. 124/2019): - un unico versamento entro il 30 novembre se l’importo totale dovuto non supera 206 euro; - l’acconto in due rate di pari importo entro le stesse scadenze previste per gli altri contribuenti (30 giugno e 30 novembre). Per quanto riguarda i contribuenti che aderiscono al concordato, l’art. 20 del D.Lgs. n. 13/2024 prevede una modalità semplificata di calcolo degli acconti relativi ai periodi d’imposta oggetto di concordato, stabilendo che l’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato, è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato (anno 2024 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare): a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 13/2024; b) se l’acconto dell’IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 13/2024; c) se l’acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. In caso di adesione da parte di società o associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR la maggiorazione deve essere versata pro quota da parte dei singoli soci o associati (circolare 17 settembre 2024, n. 18/E, par. 6.13). È stato chiarito che qualora si adotti il metodo storico e il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti per il periodo d’imposta precedente (2023), vi è comunque l’obbligo di versare a titolo di acconto la maggiorazione del 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 13/2024 (FAQ n. 1 dell’8 ottobre 2024). In occasione del calcolo del saldo dell’imposta dovuta, la maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce (IRPEF da IRPEF, IRES da IRES, IRAP da IRAP). Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva dell’eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l’anno precedente (art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024), l’eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva (circolare 17 settembre 2024, n. 18/E, par. 3.6). Come In caso di acconto determinato con il metodo previsionale, l’importo dovuto è determinato tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. A tal fine, nel calcolo dell’acconto si deve tener conto delle aliquote ordinariamente previste per la determinazione delle imposte sui redditi (circolare 17 settembre 2024, n. 18/E, par. 6.19). Attesa la ratio sottesa alla disposizione di cui al comma 2 dell’art. 20, la maggiorazione, nel caso in cui il reddito rilevante ai fini del concordato (da indicare nel rigo P04 del modello CPB) sia negativo, deve essere determinata sulla differenza tra il reddito proposto ai fini del concordato per l’annualità 2024 (importo dichiarato nel rigo P06) e zero. Quando L’art. 20, D.Lgs. n. 13/2024 prevede che le maggiorazioni dovute da chi adotta il cosiddetto metodo storico, sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto. Calcola il risparmio In linea di principio, risulterà conveniente calcolare la seconda rata di acconto 2024 utilizzando il metodo storico, in quanto il 10% della maggiorazione è inferiore alle aliquote IRES e IRPEF. Il ricorso al metodo previsionale potrebbe risultare conveniente, ai fini delle imposte sui redditi, nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti per imposta relativa al periodo d’imposta precedente quello cui si riferisce la proposta concordataria, per la presenza di crediti d’imposta o ritenute superiori all’imposta dovuta. Risparmio % Caso n. 1 Una società presenta la seguente situazione ai fini del concordato preventivo biennale (si ipotizza che il reddito rilevante ai fini CPB sia pari al reddito effettivo). Quadro P - Concordato preventivo biennale P04 Reddito rilevante ai fini del CPB 72.218 P05 Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB 75.750 Proposta CPB P06 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024 87.127 P07 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025 102.618 P08 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 90.680 P09 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 106.207 Primo acconto IRES: 8.666 (72.218 x 24%/2) Primo acconto IRAP: 1.825,50 (75.750 x 4,82%/2) Metodo storico IRES - Differenza tra reddito concordato e quello dichiarato per il 2023 rettificato: 14.909 (87.127 - 72.218) - 10%: 1.490,90 (14.909 x 10%) - Totale secondo acconto IRES dovuto: 10.156,90 (8.666 + 1.490,90) IRAP - Differenza tra valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il 2023 rettificato: 14.930 (90.680 - 75.750) - 3%: 447,90 (14.930 x 3%) - Totale secondo acconto IRAP dovuto: 2.273,40 (1.825,50 + 447,90) Metodo previsionale IRES - Reddito concordato 2024: 87.127 - IRES: 20.910,48 - acconto totale: 20.910,48 - primo acconto: 8.666 - secondo acconto: 12.244,48 IRAP - Valore della produzione netta IRAP concordata 2024: 90.680 - IRAP: 4.370,78 - acconto totale: 4.370,78 - primo acconto: 1.825,50 - secondo acconto: 2.545,28 Caso n. 2 Una società presente la seguente situazione ai fini del concordato preventivo biennale (si ipotizza che il reddito rilevante ai fini CPB sia pari al reddito effettivo). Quadro P - Concordato preventivo biennale P04 Reddito rilevante ai fini del CPB 17.109 P05 Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB 8.838 Proposta CPB P06 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024 24.079 P07 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025 31.255 P08 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 15.758 P09 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 22.852 - Crediti d’imposta (RN 14 del modello SC2024) e ritenute d’acconto: 3.450 - IRES dovuta: 656 (17.109 x 24% - 3.450) - primo acconto IRES: 328 - primo acconto IRAP: 213 (8.838 x 4,82%/2) Metodo storico IRES - Differenza tra reddito concordato e quello dichiarato per il 2023 rettificato: 6.970 (24.079 - 17.109) - 10%: 697 (6.970 x 10%) - Totale secondo acconto IRES dovuto: 1.025 (328 + 697) IRAP - Differenza tra valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il 2023 rettificato: 6.920 (15.758 - 8.838) - 3%: 207,60 (6.920 x 3%) - Totale secondo acconto IRAP dovuto: 420,60 (213 + 207,60) Metodo previsionale IRES - Reddito concordato 2024: 24.079 - IRES dovuta: 2.329 (24.079 x 24% - 3.450) - acconto totale: 2.329 - primo acconto: 328 - secondo acconto: 2.001 IRAP - Valore della produzione netta IRAP concordata 2024: 15.758 - IRAP dovuta: 759,54 - acconto totale: 759,54 - primo acconto: 213 - secondo acconto: 546,54 Caso n. 3 Una società presente la seguente situazione ai fini del Concordato preventivo biennale (si ipotizza che il reddito rilevante ai fini CPB sia pari al reddito effettivo). Quadro P - Concordato preventivo biennale P04 Reddito rilevante ai fini del CPB 17.109 P05 Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB 8.838 Proposta CPB P06 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024 24.079 P07 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025 31.255 P08 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 15.758 P09 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 22.852 - Crediti d’imposta (RN 14 del modello SC2024) e ritenute d’acconto: 7.500 - IRES dovuta: -3394 (17.109 x 24% - 7.500) - primo acconto IRES: zero - primo acconto IRAP: 213 (8.838 x 4,82%/2) Metodo storico IRES - Differenza tra reddito concordato e quello dichiarato per il 2023 rettificato: 6.970 (24.079 - 17.109) - 10%: 697 (6.970 x 10%) - Totale secondo acconto IRES dovuto: 697 (v. FAQ n. 1 dell’8 ottobre 2024) IRAP - Differenza tra valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il 2023 rettificato: 6.920 (15.758 - 8.838) - 3%: 207,60 (6.920 x 3%) - Totale secondo acconto IRAP dovuto: 420,60 (213 + 207,60) Metodo previsionale IRES - Reddito concordato 2024: 24.079 - IRES dovuta: -1.721 (24.079 x 24% - 7.500) - acconto totale: zero - primo acconto: zero - secondo acconto: zero IRAP - Valore della produzione netta IRAP concordata 2024: 15.758 - IRAP dovuta: 759,54 - acconto totale: 759,54 - primo acconto: 213 - secondo acconto: 546,54