La Manovra 2020 interviene per il rilancio economico di Campione d’Italia, disponendo un regime fiscale dedicato, un nuovo credito d’imposta per i nuovi investimenti e il taglio delle imposte sul reddito e sulle attività produttive. Le misure in favore di Campione d’Italia sono adottate anche in considerazione e come conseguenza dell’inclusione dell’ente nel territorio doganale europeo e nell’ambito territoriale di operatività della disciplina armonizzata delle accise. Dal 1° gennaio 2020 sarà operativa la nuova struttura doganale di Campione d'Italia, alle dipendenze dell'Ufficio delle dogane di Como. Lo scenario d'oltralpe, cambia. Esordisce dal 2020 la nuova imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI) su forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, con aliquote IVA allineate a quelle svizzere. Durante l'iter di approvazione della legge di Bilancio 2020, la disciplina è stata oggetto di molti interventi, significativa è la modifica che assoggettata alla nuova imposta anche l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea; così come riteniamo rilevante segnalare quelle che è stato disposto di non applicare ai residenti a Campione d’Italia le restrizioni in tema di franchigie doganali, IVA e accise che sono, invece, ordinariamente previste per i residenti nelle zone di frontiera; al contempo è chiarito, dal comma 569 a 572, che Campione d’Italia e le acque territoriali del lago di Lugano sono incluse nell’ambito di applicazione della disciplina sulle accise e nel territorio doganale. Di grande interesse il taglio al 50% di IRPEF, IRES e IRAP per i residenti a Campione d’Italia, nonché per gli enti e le società "non residenti" che hanno sede nel Comune medesimo. Mentre coloro che realizzeranno nuovi investimenti a Campione d'Italia potranno godere fino al 2024 di un credito d’imposta. La nuova imposta ILCCI Con l’art. 1, commi da 559 a 568, della legge di Bilancio 2020 nasce l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI) da applicare alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale. Nota bene È considerato consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall’esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall’applicazione dell’IVA, in conformità alla legge federale svizzera. È stato chiarito, altresì, che la nuova imposta deve essere applicata anche nel caso di introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea. Sotto il profilo soggettivo: - il soggetto attivo è il Comune di Campione d’Italia; Non si applica la generale potestà regolamentare dei comuni in materia tributaria, ai sensi dell’art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997, salvo casi espressamente indicati dalle norme in esame. - il soggetto passivo è: a) chi nel territorio del Comune effettua, nell’esercizio di impresa, arte o professione, forniture di beni e prestazioni di servizi nei confronti dei consumatori finali; b) i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del Comune. La base imponibile dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia è data dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali. Per i beni forniti a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. La nuova imposta si applica in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l’imposta sul valore aggiunto; volendo sintetizzare ricordiamo che in Svizzera l'aliquota è pari al: - 7,7% per la maggior parte delle merci e delle prestazioni di servizi; - 2,5% per alcuni beni di uso quotidiano (quali generi alimentari, bevande analcoliche, libri, giornali, riviste, medicinali); - 3,7% per il pernottamento in albergo (colazione inclusa). Sotto un profilo temporale l’ILCCI si applicherà alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020. E, nello specifico, per quanto afferisce all’imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020, i termini e le modalità di riscossione saranno successivamente stabilite da apposito decreto. Per quanto riguarda la territorialità per l'applicazione dell’imposta, l'operazione si considera effettuata nel territorio di Campione d’Italia: - (per le forniture di beni) se al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune; - (per le prestazioni di servizi) l'individuazione è più articolata; infatti, si considerano effettuate a Campione d’Italia: a) le prestazioni se sono rese nell’esercizio d’impresa, arti e professioni da soggetti che hanno la sede dell’attività economica nel territorio di Campione d’Italia; b) le prestazioni rese nell’esercizio d’impresa, arti e professioni non aventi sede nel territorio di Campione d’Italia, secondo specifici criteri di territorialità, analoghi a quelli stabiliti dalla legge della federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto. È poi stabilita una specifica disciplina applicabile alle prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d’Italia, per le quali la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato. Nota bene Si demanda alla norma di rango secondario (decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze) il compito di individuare le prestazioni di servizi assoggettate a imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge della Confederazione svizzera in materia di IVA. L'imposta si considera esigibile: - (per le forniture di beni) nel momento in cui il bene è consegnato o spedito; - (per le prestazioni di servizi) all’atto del pagamento del corrispettivo. L'imposta è oggetto di apposita dichiarazione da effettuarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le operazioni che dovrà essere presentata, anche in modalità non telematica, utilizzando il modello approvato da apposito decreto del MEF da emanare. Il regime sanzionatorio prevede che: - in caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta, si applica l’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997; - in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro; - in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni sono ridotte a 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi; ma il Comune può deliberare diversamente e, tra l'altro, ha potere di esercitare l’attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell’imposta. Le norme sulla disciplina secondaria di attuazione, di cui al comma 566 della legge di Bilancio, sono state oggetto di integrale modifica: in particolare, è stato chiarito che il decreto del MEF da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio è di natura non regolamentare; e che si affida alla norma di rango secondario il compito di stabilire le franchigie applicabili alle importazioni dall’UE soggette a imposta, nonché i casi di esonero dall’obbligo dichiarativo. Agevolazioni IRPEF, IRES E IRAP A decorrere dal 2020 taglio del 50% per IRPEF, IRES e IRAP. È l'agevolazione a carattere temporaneo introdotta dalla Manovra 2020 (art. 1, commi 573-576) che cambia - e non di poco - la tassazione dei redditi di chi risiede o è insediato a Campione d'Italia. Con riferimento all'imposta sui redditi, per espressa previsione normativa è disposto che sono ridotte del 50% l'IRPEF e l'IRES che scaturisce dal reddito determinato secondo quanto disposto in modo specifico dall’art. 188-bis TUIR. Nello specifico i redditi che fruiscono della riduzione del 50% per 5 periodi d’imposta sono: - i redditi diversi da quelli d’impresa, prodotti dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia; - i redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel Comune di Campione d’Italia; - i redditi d’impresa realizzati dai soggetti iscritti alla CCIAA di Como - ovvero imprese individuali, società di persone e da società e enti di cui all’art. 73 TUIR - che hanno sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia. Per i suddetti soggetti, inoltre, è ridotta al 50% per 5 periodi d'imposta anche l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) derivanti da attività esercitate nel Comune di Campione d’Italia. Nota bene Il valore della produzione con riferimento alla parte prodotta in franchi svizzeri a Campione d’Italia si determina ai sensi dei nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’art. 17, D.Lgs. n. 446/1997. Il beneficio fiscale che riduce a metà le imposte sui redditi e sull’IRAP si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Le agevolazioni operano ai sensi e nei limiti della disciplina degli aiuti de minimis, di cui al regolamento UE n. 1407/2013, del regolamento UE n. 1408/2013, e del regolamento UE n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Credito d'imposta per nuovi investimenti Le imprese che effettuano investimenti nel Comune di Campione d’Italia potranno fruire di un nuovo credito d’imposta, ricevuta l’autorizzazione da parte della Commissione europea, in seguito alla richiesta a cura del Ministero dell’Economia e delle finanze. Si tratta di un credito d'imposta - pari al 50% dei costi ammissibili - che potrà essere fruito a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024. Con riferimento all'investimento, deve far parte di un progetto di investimento iniziale, così come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; mentre le spese considerate ammissibili saranno quelle individuate dall'art. 14 del medesimo regolamento. Nota bene Sono considerati costi ammissibili quelli per:- gli investimenti materiali e immateriali; - i salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; ovvero - una combinazione dei costi precedenti, purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.