L'IFEL ha pubblicato in data 3 maggio 2024 una nota di approfondimento dal titolo “Atti esclusi dal contraddittorio preventivo” che segue il Decreto del 24 aprile 2024 emanato a firma del Viceministro del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024. L’art. 6-bis, comma 2, della legge 212/2000, con riferimento all’ambito di operatività del contraddittorio preventivo obbligatorio, dispone che non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Il nuovo decreto, come auspicato da IFEL nella “Nota di approfondimento - Nuovo Statuto dei diritti del contribuente” del 5 febbraio 2024, non individua gli atti comunali esclusi dal contraddittorio obbligatorio, ma anzi conferma espressamente la necessità che siano gli enti locali a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui al citato art. 6-bis. Quanto alla decorrenza si chiarisce che sulla base di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, dl 39/2024 anche per gli enti locali le disposizioni di cui all’art. 6-bis, legge 212/2000 si applicano agli atti emessi dal 30 aprile 2024. L’IFEL evidenzia che anche nelle more dell’approvazione della regolamentazione comunale, il Comune è comunque tenuto ad applicare i principi generali desumibili dall’art. 6-bis, legge 212/2000, così come peraltro attuati dal decreto 24 aprile 2024, e quindi non sarà necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati) oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune. Sarà, comunque opportuno, esplicitare nell’atto di accertamento che lo stesso è escluso dal contraddittorio preventivo ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, legge 212/2000, in quanto atto automatizzato, sostanzialmente automatizzato o di pronta liquidazione.