Si avvicina la scadenza per il versamento della prima rata di acconto dell’IMU 2024. Quali sono le esenzioni applicabili? Le vecchie esenzioni Di seguito le esenzioni previste nella legge 27 dicembre 2019, n. 160. Immobili posseduti dallo Stato e altri soggetti pubblici Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU è fatto presente che occorre, poi, richiamare la disposizione contenuta nell'art. 31, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base alla quale l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992, "si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione". Fabbricati delle categorie catastali da E/1 a E/9 Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9. Quadro delle categorie catastali da E/1 a E/9 III) IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE GRUPPO E E/1 Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze E/6 Fari, semafori, torri per rendere l’uso pubblico l’orologio comunale E/7 Fabbricati destinati all’uso pubblico dei culti E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri, e le tombe di famiglia E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E L’art. 1, comma 578, legge n. 205/2017 dispone che, a decorrere dal 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, adibite alle operazioni e ai servizi portuali, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati, con conseguente esenzione dal pagamento dell’IMU. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Fabbricati con destinazione ad usi culturali Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, D.P.R. n. 601/1973. Gli immobili dell’art. 5-bis sono quelli totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell’immobile. E ancora, i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze. Fabbricati di proprietà della Santa Sede Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i fabbricati di proprietà della Santa Sede. Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali Sono esenti IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), legge n. 222/1985 (attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana). Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel regolamento n. 200/2012 del MEF sono stabilite le modalità e le procedure per l’applicazione proporzionale dell’esenzione dall’IMU per le unità immobiliari destinate a un’utilizzazione mista (commerciale e non commerciale), nei casi in cui non sia possibile procedere all’individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali. La legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 71, legge n. 213/2023) ha introdotto una estensione dell’esenzione IMU relativa agli immobili destinati a finalità sociali. In virtù di ciò: “a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali; b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”. La disposizione è interpretativa. Le nuove esenzioni Immobili occupati abusivamente L’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente è prevista dalla lettera g-bis), comma 759, dell’art. 1, legge n. 160/2019, introdotta dall’art. 1, comma 81, legge n. 197/2022 (con decorrenza 1° gennaio 2023). Sono esenti da IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata. L'aspetto peculiare che caratterizza tale fattispecie agevolativa è quello dell’obbligatorietà della trasmissione della dichiarazione che deve avvenire esclusivamente secondo modalità telematiche. Inoltre, il contribuente è tenuto ad adempiere a tale onere dichiarativo per comunicare non solo il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, ma anche la cessazione del medesimo diritto. Nel modello di dichiarazione IMU (D.M. MEF 24 aprile 2024) è dedicata un’apposita sezione all’interno del quadro A. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60 del 5 marzo 2024 (depositata il 18 aprile 2024), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l’IMU per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale. In virtù di ciò si è dato effetto retroattivo all'esenzione prevista dall'art. 1, comma 81, legge n. 197/2022. In tal senso anche il comunicato stampa del 18 aprile 2024 della stessa Corte in cui è esplicitato “che la Corte costituzionale […] è come se avesse esteso retroattivamente la portata di tale norma”. La sentenza n. 60/2024 ha esteso retroattivamente (e non esclusivamente a decorrere dal 1° gennaio 2023) l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 81, legge n. 197/2022. Per chi avesse provveduto al versamento, si aprono le porte per la presentazione delle istanze di rimborso. Immobili dell’Accademia nazionale dei Lincei A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili dell’Accademia nazionale dei Lincei (legge di Bilancio 2023). Fabbricati merce A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU. In base al comma 769 dell’art. 1, legge n. 160/2012, in ogni caso, ai fini dell’applicazione del benefìcio il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale. Esenzioni eventi sismici: tra proroghe, conferme e novità L’esenzione IMU per i fabbricati (distrutti, inagibili totalmente o parzialmente), ubicati nelle zone delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è prorogata fino al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 422, lettera b, n. 2, leggen. 213/2023). È prorogata al 2024 anche l’esenzione IMU a favore delle imprese ubicate all’interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma (art. 17-ter, D.L. n. 215/2023). L’art. 8, comma 1-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39 stabilisce che i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal dagli eventi sismici nella regione Abruzzo del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. La legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 560, legge n. 213/2023, così come modificato dall’art. 18-bis del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11) stabilisce che i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’IMU, per l’anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024. Per quali immobili non c'è esenzione? Taluni immobili non sono esenti in modo espresso oppure l'esenzione, già esistente nella “vecchia IMU”, non è stata ripresa dalla normativa in vigore. Fondazioni bancarie Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU ci ricordano che le fondazioni bancarie continuano a non essere esenti dall’IMU. Sull’argomento è intervenuto il Dipartimento delle finanze del MEF chiarendo che la disposizione di cui all’art. 9, comma 6-quinquies, D.L. n. 174/2012 continua a trovare applicazione anche alla luce del nuovo impianto normativo della nuova IMU, confermando in tal modo l’esclusione dall’esenzione IMU per le fondazioni bancarie. Abitazioni pensionati AIRE L’IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni di cui al comma 738 e seguenti dell’art. 1, legge n. 160/2019 con conseguente abrogazione delle norme di cui all’art. 13, D.L. n. 201/2011. Per cui, la previsione contenuta in quest’ultima disposizione concernente i cittadini italiani iscritti all’AIRE già pensionati all’estero non può ritenersi ancora applicabile poiché non è stata espressamente riproposta in sede di nuova IMU. In tal senso anche il Dipartimento delle Finanze. Immobili posseduti dai partiti politici Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU ricordano che sono esclusi dall'esenzione gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile. Esenzioni facoltative: specifiche e di carattere generale Alcune esenzioni non scaturiscono direttamente dalla normativa, ma da interventi da parte del Comune. A tal proposito occorre verificare se il Comune ha esercitato la facoltà. Immobili dati in comodato gratuito al comune, ad altro ente territoriale o a un ente non commerciale Con proprio regolamento i comuni possono stabilire l’esenzione IMU dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari (art. 1, comma 777, lettera e, legge n. 160/2019). Zone precluse al traffico Il comma 86 dell’art. 1, legge 28 dicembre 1995, n. 549, dispone che i comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Aziende pubbliche di servizi alla persona L’art. 4, comma 5, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 stabilisce che i comuni possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato la riduzione e l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza. Operatori economici in aree con meno di 3.000 abitanti L’art. 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, stabilisce che agli operatori, che operano nei comuni, nelle frazioni, e nelle altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari e che svolgono congiuntamente in un solo esercizio, oltre all’attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, gli enti locali possono accordare particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza. Attività effettuate in posteggi posti in aree con meno di 3.000 abitanti L’art. 28, comma 17, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 dispone che il comune, al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle zone urbani, montane e insulari, può stabilire particolari agevolazioni, fino all’esenzione, per i propri tributi per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni. Infrastrutture di comunicazione elettronica: non sono unità immobiliari L’art. 43 (ex art. 43 e art. 86 Codice 2003), comma 4, terzo periodo, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207 stabilisce che “gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale”. Fabbricati collabenti I fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti “Fabbricati” e la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”, indice, quest’ultimo, sintomatico di capacità contributiva del bene soggetto a tassazione, in ossequio all’art. 53 Cost. (Ministero dell’Economia e delle finanze, risoluzione 16 novembre 2023, n. 4/DF). Il Dipartimento delle Finanze fa presente, altresì, che “questo orientamento è stato inoltre ribadito dal medesimo Giudice sia nella sentenza n. 19338 del 18 luglio 2019, sia nell’ordinanza n. 28581 del 15 dicembre 2020”, in cui, proprio in merito all’IMU, è stato autorevolmente ribadito che “è pacifico che il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell’IMU come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito (in tema di I.C.I.: Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, n. 8620)”.