Per l'accettazione dell'eredità occorre un'accettazione vera e propria e non basta la delazione. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23320 del 18 settembre 2019 ha chiarito che ai sensi dell’articolo 459 del codice civile, l’eredità si acquista con l’accettazione, sicché la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l’acquisto della qualità di erede; è necessario che il chiamato alla successione accetti di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà, oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente. Non sono pertanto decisivi i certificati anagrafici da cui risulterebbe il rapporto di parentela con il de cuius, in considerazione della comune discendenza, in quanto detti documenti sono volti a provare la delazione ma non l’acquisto dell’eredità.